-
Salvo
patto contrario, il nolo anticipato non si intende acquisito ad
ogni evento. In argomento si è ritenuto che se nel contratto di
noleggio prevede che il nolo deve essere pagato in contanti,
nell'ipotesi di pagamento ad una banca detto pagamento si
realizza solo se ciò che il creditore riceve equivale
materialmente a contanti (House of Lords, 20-01-1981 - Soc.
Awilco - Soc. Fulvia navigaz. - Dir. maritt., 1982, 497, n.
MACCARONE - Foro it., Rep. 1983, voce Trasporto marittimo, n.
53).
-
Il
noleggiante può avvalersi della facoltà di risoluzione del
contratto nel caso di mancato pagamento del nolo. Peraltro,
ritirando la nave al noleggiatore Š tenuto a farlo non
immediatamente, ma nel più breve tempo possibile (Queen's Bench
Division, 19-06-1981 - Scandinavian Trading Tanker co. - Flota
Petrolera Ecuatoriana - Dir. maritt., 1982, 728 - Foro it., Rep.
1983, voce Trasporto marittimo, n. 56).
-
La
senseria di piazza è il compenso corrisposto sul nolo netto
dall'agente dell'armatore, (T. Livorno, 06-12-1983 - Angioli -
Soc. Scerni - Dir. maritt., 1984, 627, n. VINCENZINI - Foro it.,
Rep. 1984, voce Lavoro (rapporto), n. 1472).
-
Non
può ritenersi che lo spedizioniere abbia assunto la qualità di
vettore quando egli non abbia eseguito nessun trasporto ed il
nolo sia stato pagato direttamente dal caricatore al vettore
marittimo (T. Milano, 13-03-1984 - Archiutti - Soc. Transmor
spediz. internaz. - Dir. maritt., 1984, 910 - c.c., 1737 - Foro
it., Rep. 1985, voce Spedizione, n. 3).
-
Inoltre,
lo spedizioniere che abbia stipulato in nome proprio, il
contratto di trasporto è obbligato al pagamento del nolo (T.
Milano, 01-04-1985 - Soc. Spersenior shipping agency - Soc. Vago
- Dir. maritt., 1986, 132 - Foro it., Rep. 1986, voce Trasporto
marittimo, n. 40).
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