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NOLO

  • Salvo patto contrario, il nolo anticipato non si intende acquisito ad ogni evento. In argomento si è ritenuto che se nel contratto di noleggio prevede che il nolo deve essere pagato in contanti, nell'ipotesi di pagamento ad una banca detto pagamento si realizza solo se ciò che il creditore riceve equivale materialmente a contanti (House of Lords, 20-01-1981 - Soc. Awilco - Soc. Fulvia navigaz. - Dir. maritt., 1982, 497, n. MACCARONE - Foro it., Rep. 1983, voce Trasporto marittimo, n. 53).

  • Il noleggiante può avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto nel caso di mancato pagamento del nolo. Peraltro, ritirando la nave al noleggiatore Š tenuto a farlo non immediatamente, ma nel più breve tempo possibile (Queen's Bench Division, 19-06-1981 - Scandinavian Trading Tanker co. - Flota Petrolera Ecuatoriana - Dir. maritt., 1982, 728 - Foro it., Rep. 1983, voce Trasporto marittimo, n. 56).

  • La senseria di piazza è il compenso corrisposto sul nolo netto dall'agente dell'armatore, (T. Livorno, 06-12-1983 - Angioli - Soc. Scerni - Dir. maritt., 1984, 627, n. VINCENZINI - Foro it., Rep. 1984, voce Lavoro (rapporto), n. 1472).

  • Non può ritenersi che lo spedizioniere abbia assunto la qualità di vettore quando egli non abbia eseguito nessun trasporto ed il nolo sia stato pagato direttamente dal caricatore al vettore marittimo (T. Milano, 13-03-1984 - Archiutti - Soc. Transmor spediz. internaz. - Dir. maritt., 1984, 910 - c.c., 1737 - Foro it., Rep. 1985, voce Spedizione, n. 3). 

  • Inoltre, lo spedizioniere che abbia stipulato in nome proprio, il contratto di trasporto è obbligato al pagamento del nolo (T. Milano, 01-04-1985 - Soc. Spersenior shipping agency - Soc. Vago - Dir. maritt., 1986, 132 - Foro it., Rep. 1986, voce Trasporto marittimo, n. 40).

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