-
L'obbligo di
normale diligenza prescritto allo spedizioniere implica quello di
concludere il contratto di trasporto con un mezzo valido (T. Prato,
14-09-1982 - Ditta Bettarini spediz. internaz. - Soc. lanificio Chiti
- Dir. maritt., 1983, 344, n. ROSSELLO - Foro it., Rep. 1983, voce
Trasporto (contratto di), n. 22).
-
Tra le
prestazioni dello spedizioniere rientra, la conclusione del contratto
ed anche il compimento delle operazioni accessorie quali la custodia
delle merci affidate ed il compimento delle operazioni doganali (C.
Stato, sez. VI, 15-11-1982, 579/1982 - Soc. trasp. Gondrand - Ente
auton. porto Trieste - Cons. Stato, 1982, I, 1441 - c.c., 1737 - c.c.,
1741 - Foro it., Rep. 1983, voce Giustizia amministrativa, n. 389).
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