-
La
continuità dei trasporti di una stessa ditta per un lungo
periodo e l'entità notevole dell'importo complessivo delle
commesse, lasciano presumere l'esistenza di un contratto verbale
di appalto (Commiss. TRIB.. centrale, 09-06-1982, 3109/1982 -
Comm. TRIB.. centr., 1983, I, 21 - d.l. 15-11-1937 1924/1937, 6
- Foro it., Rep. 1983, voce Registro (imposta), n. 148).
-
Il
contratto di noleggio è assimilabile all'appalto e ad esso è
applicabile l'art. 81 l. fall (A. Genova, 17-09-1988 - Soc.
Pluto navigaz. - Petroleo brasileiro S - Dir. maritt., 1989, 802
- r.d. 16-03-1942 267/1942, 81 - Foro it., Rep. 1989, voce
Fallimento, n. 446).
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Il
criterio distintivo tra il contratto di appalto ed il contratto
di trasporto sta nel fatto che il primo ha per oggetto un facere,
mentre il secondo si ha quando un soggetto si obbliga a
trasferire persone o cose da un luogo all'altro, mediante una
propria organizzazione di mezzi e di attività personali e con
l'assunzione a suo carico del rischio (Cass. , sez. II,
17-10-1992, 11430/1992 - Conti - Atm Ravenna - Mass., 1992 -
Foro it., Rep. 1992, voce Appalto, n. 7).
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