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RESPONSABILITA' CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE

  • L'acquirente di un quadro che abbia fatto affidamento sull'autenticità dell'opera, può agire per responsabilità extracontrattuale per lesione del diritto di determinarsi liberamente nello svolgimento dell'attività negoziale relativa al patrimonio con violazione dei doveri inderogabili di solidarietà sociale sanciti dall'art. 2 Cost. (V. 6103-81, Mass. n. 4116899; V. 2105-80, Mass. n. 405759, V. 1008-72, Mass. n. 357329, Giust. civ. 1982, I, 1745).

  • Al riguardo si è affermato che la risarcibilità del danno ex articolo 2043 c.c. va ammessa non solo alla lesione dei diritti assoluti e primari (della persona e della proprietà), ma anche alla lesione di un diritto di credito (Cass. 1/4/1980 n. 2105, conforme alla nota sentenza n. 174 della medesima Corte, sul noto caso Meroni).

  • In tema di danni derivanti dalla circolazione stradale, pur potendo un unico fatto dar luogo sia a responsabilità contrattuale che a responsabilità extracontrattuale, sul termine di prescrizione dell'azione nascente dal contratto di trasporto non assume rilievo interruttivo l'emissione a carico dell'autore del fatto, del decreto di citazione a giudizio per il reato di lesioni personali colpose (Cass., 29-03-1983, 2278/1983 - Meloni - Meie assicuratrice - Riv. giur. circolaz. e trasp., 1983, 709 - Foro it., Rep. 1983, voce Prescrizione e decadenza, n. 105).

  • E' pienamente ammissibile il concorso di responsabilità contrattuale con responsabilità extracontrattuale, quando si tratti di un medesimo fatto che violi contemporaneamente sia diritti che alla persona spettano indipendentemente da un contratto o da un rapporto giuridico preesistente, sia diritti che derivano da un contratto o comunque da un vinculum iuris già esistente, (Cass., 22-09-1983, 5638/1983 - Morante - Min. giust. - Mass., 1983 - c.c., 2946 - c.c., 2947 - Foro it., Rep. 1983, voce Responsabilità civile, n. 56).

  • Il mittente non abbia azione né contrattuale né‚ extracontrattuale verso il subvettore (A. Milano, 02-10-1981 - Transports Gayrand - Soc. Riunione Adriatica Sicurtà - Foro pad., 1981, I, 235 - Foro it., Rep. 1983, voce Trasporto (contratto di), n. 17), il che implica l'esistenza delle due azioni negli altri casi.

  • In tema di danni derivanti dalla circolazione stradale, pur potendo un unico fatto dar luogo sia a responsabilità contrattuale che a responsabilità extracontrattuale, qualora il soggetto trasportato abbia riportato danni alla persona durante l'esecuzione del trasporto, le due azioni restano soggette a regimi diversi anche per quanto riguarda la prescrizione. Peraltro gli eventuali atti interruttivi aventi ad oggetto il termine di prescrizione relativo ad una soltanto delle due azioni non possono essere considerati efficaci rispetto al decorso del termine previsto per l'altra; e nel contratto di trasporto non assume rilievo interruttivo l'emissione a carico dell'autore del fatto, del decreto di citazione a giudizio per il reato di lesioni personali colpose (Cass., 29-03-1983, 2278/1983 - Meloni - Meie assicuratrice - Riv. giur. circolaz. e trasp., 1983, 709 - Foro it., Rep. 1983, voce Prescrizione e decadenza, n. 105).

  • Il venditore della merce trasportata, che non abbia assunto la veste di mittente, non è legittimato ad agire in via extracontrattuale per i danni derivanti dalla perdita della merce medesima (Cass., 27-03-1987, 2980/1987 - Soc. Centro abruzzese trasp. - Soc. laterizi Roserpa - Giust. civ., 1987, I, 1946, n. COMENALE PINTO - c.c., 1510 - c.c., 2043 - Foro it., Rep. 1987, voce Vendita, n. 81).

  • Nel trasporto marittimo di cose, non valgono le responsabilità valide per altri tipi di trasporto, ed è escluso il concorso tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, poiché quest'ultima opera solo per i terzi estranei al rapporto contrattuale (CAPP - A. Genova, 22-01-1992 - Unione Mediterranea Sicurtà - Soc. Calò - Dir. maritt., 1993, 93 - Foro it., Rep. 1993, voce Trasporto marittimo, n. 51).

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