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L'acquirente
di un quadro che abbia fatto affidamento sull'autenticità
dell'opera, può agire per responsabilità extracontrattuale per
lesione del diritto di determinarsi liberamente nello
svolgimento dell'attività negoziale relativa al patrimonio con
violazione dei doveri inderogabili di solidarietà sociale
sanciti dall'art. 2 Cost. (V. 6103-81, Mass. n. 4116899; V.
2105-80, Mass. n. 405759, V. 1008-72, Mass. n. 357329, Giust.
civ. 1982, I, 1745).
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Al
riguardo si è affermato che la risarcibilità del danno ex
articolo 2043 c.c. va ammessa non solo alla lesione dei diritti
assoluti e primari (della persona e della proprietà), ma anche
alla lesione di un diritto di credito (Cass. 1/4/1980 n. 2105,
conforme alla nota sentenza n. 174 della medesima Corte, sul
noto caso Meroni).
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In
tema di danni derivanti dalla circolazione stradale, pur potendo
un unico fatto dar luogo sia a responsabilità contrattuale che
a responsabilità extracontrattuale, sul termine di prescrizione
dell'azione nascente dal contratto di trasporto non assume
rilievo interruttivo l'emissione a carico dell'autore del fatto,
del decreto di citazione a giudizio per il reato di lesioni
personali colpose (Cass., 29-03-1983, 2278/1983 - Meloni - Meie
assicuratrice - Riv. giur. circolaz. e trasp., 1983, 709 - Foro
it., Rep. 1983, voce Prescrizione e decadenza, n. 105).
-
E'
pienamente ammissibile il concorso di responsabilità
contrattuale con responsabilità extracontrattuale, quando si
tratti di un medesimo fatto che violi contemporaneamente sia
diritti che alla persona spettano indipendentemente da un
contratto o da un rapporto giuridico preesistente, sia diritti
che derivano da un contratto o comunque da un vinculum iuris già
esistente, (Cass., 22-09-1983, 5638/1983 - Morante - Min. giust.
- Mass., 1983 - c.c., 2946 - c.c., 2947 - Foro it., Rep. 1983,
voce Responsabilità civile, n. 56).
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Il
mittente non abbia azione né contrattuale né‚
extracontrattuale verso il subvettore (A. Milano, 02-10-1981 -
Transports Gayrand - Soc. Riunione Adriatica Sicurtà - Foro
pad., 1981, I, 235 - Foro it., Rep. 1983, voce Trasporto
(contratto di), n. 17), il che implica l'esistenza delle due
azioni negli altri casi.
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In
tema di danni derivanti dalla circolazione stradale, pur potendo
un unico fatto dar luogo sia a responsabilità contrattuale che
a responsabilità extracontrattuale, qualora il soggetto
trasportato abbia riportato danni alla persona durante
l'esecuzione del trasporto, le due azioni restano soggette a
regimi diversi anche per quanto riguarda la prescrizione.
Peraltro gli eventuali atti interruttivi aventi ad oggetto il
termine di prescrizione relativo ad una soltanto delle due
azioni non possono essere considerati efficaci rispetto al
decorso del termine previsto per l'altra; e nel contratto di
trasporto non assume rilievo interruttivo l'emissione a carico
dell'autore del fatto, del decreto di citazione a giudizio per
il reato di lesioni personali colpose (Cass., 29-03-1983,
2278/1983 - Meloni - Meie assicuratrice - Riv. giur. circolaz. e
trasp., 1983, 709 - Foro it., Rep. 1983, voce Prescrizione e
decadenza, n. 105).
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Il
venditore della merce trasportata, che non abbia assunto la
veste di mittente, non è legittimato ad agire in via
extracontrattuale per i danni derivanti dalla perdita della
merce medesima (Cass., 27-03-1987, 2980/1987 - Soc. Centro
abruzzese trasp. - Soc. laterizi Roserpa - Giust. civ., 1987, I,
1946, n. COMENALE PINTO - c.c., 1510 - c.c., 2043 - Foro it.,
Rep. 1987, voce Vendita, n. 81).
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Nel
trasporto marittimo di cose, non valgono le responsabilità
valide per altri tipi di trasporto, ed è escluso il concorso
tra responsabilità contrattuale e responsabilità
extracontrattuale, poiché quest'ultima opera solo per i terzi
estranei al rapporto contrattuale (CAPP - A. Genova, 22-01-1992
- Unione Mediterranea Sicurtà - Soc. Calò - Dir. maritt.,
1993, 93 - Foro it., Rep. 1993, voce Trasporto marittimo, n.
51).
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