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Sull'argomento
in esame si è affermato il principio per cui il proprietario
del veicolo coinvolto in un sinistro stradale non è
responsabile ex art. 2054 c.c. verso una persona trasportata a
titolo di cortesia, rimasta danneggiata (A. Palermo, 19-11-1986
- Lupo - Sciortino - Arch. circolaz., 1987, 961 - c.c., 2054 -
Foro it., Rep. 1987, voce Trasporto (contratto di), n. 10).
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Le
presunzioni di colpa stabilite dall'art. 2054 c.c. a carico del
conducente e del proprietario del veicolo non possono essere
invocate dai terzi trasportati (T. Palermo, 27-07-1987 -
Villafrati - Eurass assicuraz. - Arch. circolaz., 1987, 963 -
c.c., 2054 - Foro it., Rep. 1987, voce Trasporto (contratto di),
n. 11).
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I
terzi trasportati a titolo di cortesia che subiscano dei danni
in un incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il
veicolo che li trasportava, possono far valere la loro pretesa
risarcitoria solo contro la persona a cui è imputabile l'evento
e non contro il proprietario del veicolo (T. Palermo, 27-07-1987
- Villafrati - Eurass assicuraz. - Arch. circolaz., 1987, 963 -
c.c., 2043 - c.c., 2054 - c.c., 1681 - Foro it., Rep. 1987, voce
Trasporto (contratto di), n. 12).
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Nel
caso di incidente stradale in cui sia stata riconosciuta una
responsabilità solidale di entrambi i conducenti delle
autovetture implicate, il risarcimento del danno sofferto dal
terzo trasportato per cortesia da uno di loro va posto per
intero a carico della società assicuratrice dell'altro
conducente, nei soli confronti del quale è applicabile il
principio di presunzione di colpa (Cass., 16-11-1987, 8382/1987
- La Concordia assicuraz. - Vallone - Foro it., 1988, I, 1942 -
Arch. circolaz., 1988, 195 - c.c., 2043 - c.c., 2054 - c.c.,
2055 - Foro it., Rep. 1988, voce Circolazione stradale, n. 159).
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In
caso di richiesta di risarcimento dei danni da sinistro
stradale, per aversi trasporto non amichevole e quindi
contrattuale, è necessario un interesse del trasportato
suscettibile di valutazione economica (A. Perugia, 28-05-1991 -
Pietrella - Tenerini - Arch. circolaz., 1991, 758 - c.c., 1321 -
c.c., 1681 - Foro it., Rep. 1991, voce Trasporto (contratto di),
n. 5).
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Nel
trasporto terrestre a titolo di cortesia la responsabilità del
conducente per incidente stradale ha natura extracontrattuale
(art. 2043 c.c.) (TRIB. - T. Cagliari, 20-06-1991 - Gariazzo -
Sapa assicuraz. - Riv. giur. sarda, 1993, 42 - c.c., 1681 -
c.c., 2043 - Foro it., Rep. 1993, voce Responsabilità civile,
n. 58).
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