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La
clausola del contratto di trasporto, che preveda un
corrispettivo inferiore a quello minimo legale, è affetta da
nullità ai sensi dell'art. 1418, 1§ comma, e pertanto, il
diritto del trasportatore alla differenza, in più soggiace alla
prescrizione annuale prevista dall'art. 2951, 1§ comma, c.c.
(Cass., sez. lav., 28-10-1992, 11703/1992 - Stucchi - Soc.
International Paper Italia - Mass., 1992 - cost., 3 - cost., 24
- cost., 36 - c.c., 1339 - c.c., 1418 - c.c., 2951 - l.
06-06-1974 298/1974, 50 - l. 06-06-1974 298/1974, 51 - Foro it.,
Rep. 1992, voce Trasporto (contratto di), n. 22).
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Nel
trasporto di cose il vettore è legittimato ad agire, dopo la
riconsegna della merce, contro il destinatario, persona diversa
dal mittente, per ottenere il pagamento del corrispettivo
dell'eseguito trasporto, anche quando il relativo contratto sia
stato stipulato dal mittente (Cass., 04-03-1986, 1355/1986 -
Zammarano - Lavorini - Arch. circolaz., 1986, 271 - Giust. civ.,
1986, I, 1655, n. COMENALE PINTO - Foro it., Rep. 1986, voce
Trasporto (contratto di), n. 17).
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Al
trasporto di bottiglie vuote come contenitori di altri prodotti
deve essere applicata la tariffa della terza classe -
transazioni speciali - prevista dalla tabella B allegata al d.
m. 18 novembre 1982 trattandosi di imballaggi vuoti (Cass., sez.
III, 20-10-1992, 11468/1992 - Castagnara - Cogeve - Mass., 1992
- d.m. 18-11-1982 - Foro it., Rep. 1992, voce Trasporto
(contratto di), n. 23).
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