-
L'operatività nel singolo
contratto di trasporto nella convenzione di Ginevra presuppone
che le parti contraenti abbiano manifestato un consenso
adeguato, (Cass., 08-03-1983, 1708/1983 - Soc. vetreria
marchigiana - Soc. Winkler - Mass., 1983 - l. 06-12-1960
1621/1960 - Foro it., Rep. 1983, voce Trasporto (contratto di),
n. 13).
-
Il mancato rispetto della
clausola secondo la quale nella lettera di vettura deve
obbligatoriamente essere indicato che il trasporto è
assoggettato al regime convenzionale, non comporta la
disapplicazione della convenzione ma bensì una particolare
responsabilità del vettore (A. Firenze, 02-02-1981 - Soc.
calzaturif. Petra - Soc. Zost Ambrosetti - Riv. dir. internaz.
privato e proc., 1982, 805 - Dir. maritt., 1982, 415, n. FADDA -
Riv. dir. civ., 1981, II, 455 (m), n. CAPPUCCIO - Foro pad.,
1981, I, 256 - Trasporti, 1982, fasc. 28, 177 - Foro it., Rep.
1983, voce Trasporto (contratto di), n. 15).
-
Si è anche affermato il
principio per cui ai sensi dell'art. 41 le regole della
convenzione Cmr, non sono modificabili da patto contrario (A.
Torino, 04-06-1984 - Pakhoed Amsterdam B V - Taisho Marine &
Fire Insurance co. ltd. - Riv. dir. internaz. privato e proc.,
1984, 586 - Foro it., Rep. 1985, voce Trasporto (contratto di),
n. 22).
-
In tema di responsabilità ai
sensi degli art. 3 e 17 della convenzione Cmr, il "transporteur"
risponde in maniera completa degli atti e delle omissioni dei
suoi preposti (A. Torino, 04-06-1984 - Pakhoed Amsterdam B V -
Taisho Marine & Fire Insurance co. ltd. - Riv. dir. internaz.
privato e proc., 1984, 586) Foro it., Rep. 1985, voce
Trasporto (contratto di), n. 23.
-
Secondo la stessa convenzione
di Ginevra del 19 maggio 1956 per la sussistenza della
responsabilità illimitata del vettore occorre che la legge
dello stato del giudice adito richieda l'elemento soggettivo del
dolo (Cass., 29-03-1985, 2204/1985 - Soc. Danzas - La Suiza -
Arch. circolaz., 1985, 705 - Foro it., Rep. 1985, voce Trasporto
(contratto di), n. 21).
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