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La perdita di una cosa in custodia realizza
l'ipotesi di esonero del debitore dalla responsabilità per mancata
consegna soltanto se tali eventi siano riconducibili a caso fortuito o
forza maggiore, e non pure se conseguenti a furto (Cass., 07-03-1981,
1288/1981 - Corriere La Freccia tosco-emiliana - Ditta Adriana Mode -
Arch. circolaz., 1981, 252 - Foro it., Rep. 1981, voce Trasporto
(contratto di), n. 23).
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Per l'esonero dalla responsabilità non è
sufficiente la semplice allegazione di aver subito un furto, essendo
invece necessario per l'art. 1693 c.c., l'estremo dell'assoluta
inevitabilità (Cass., 10-04-1986, 2515/1986 - Campanini - Soc. Stalca
- Riv. giur. circolaz. e trasp., 1986, 783 - c.c., 1693 - Foro it.,
Rep. 1986, voce Trasporto (contratto di), n. 12)
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Il furto dell'automezzo non esonera il vettore
dalle responsabilità in quanto costituisce evento prevedibile, tipico
rientrante nel trasporto di merci (Cass., 16-12-1986, 7532/1986 -
Ciucci - Soc. Intercargo - Foro it., 1987, I, 1093 - Vita not., 1987,
293 - Resp. civ., 1987, 470 - c.c., 1693 - Foro it., Rep. 1987, voce
Trasporto (contratto di), n. 17).
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Il vettore è responsabile anche del furto avvenuto
della merce allocata in un magazzino del sub vettore (T. Pistoia,
12-05-1989 - Dar-Mir - Autotrasp. Rolli Trans - Dir. maritt., 1990,
723, n. ORIONE - Foro it., Rep. 1990, voce Trasporto (contratto di),
n. 22).
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Il furto della merce trasportata non accompagnato
da minacce o violenza alla persona non integra gli estremi del
fortuito (Cass. , sez. III, 04-10-1991, 10392/1991 - Caselli - Soc.
Transped - Arch. circolaz., 1992, 564 - c.c., 1693 - Foro it., Rep.
1992, voce Trasporto (contratto di), n. 34).
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L'articolo 29 della Convenzione di Ginevra
stabilisce che il vettore non possa avvalersi delle limitazioni in
essa previste qualora il danno sia dovuto a dolo proprio o ad un fatto
a lui imputabile; nel caso di specie l'automezzo oggetto di furto era
stato parcheggiato in una zona che, in varie occasioni, era stato
teatro di rapine e di furti, e la circostanza della notorietà degli
episodi verificatisi costituisce un elemento significativo al fine di
valutare la condotta dell'autotrasportatore (Tribunale di Tortona,
16/04/99, n. 116/99).
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