-
L'indicazione in polizza, degli oggetti
contenuti non equivale alla indicazione del numero dei colli
(U.S. Court of Appeals, 03-04-1985 - Nedlloyd Lijnen B V -
Binladen Bsb Landscaping - Dir. maritt., 1986, 1066, n. BOI -
Foro it., Rep. 1987, voce Trasporto (contratto di), n. 26).
-
Nel caso di danneggiato in incidente
stradale, la responsabilità dell'assicurato non può andare
oltre il limite fissato dalla polizza (cosiddetto massimale),
salvo che si deduca e dimostri il ritardato doloso o colposo
(Cass., 16-11-1989, 4879/1989 - Luzziana -126) RISCHIO.
-
In materia di assicurazione della
responsabilità civile, ove il rischio assicurato sia limitato
ai "fatti accidentali", l'accidentalità non richiede
l'imprevedibilità dell'evento dannoso, ma una semplice
incertezza (Cass., 30-04-1981, 2652/1981 - Soc. calcestruzzi
Rivera - Sai assicuraz. - Mass., 1981 - Foro it., Rep. 1981,
voce Assicurazione (contratto), n. 183).
-
Nelle cosiddette assicurazioni in abbonamento
facoltative, l'assicuratore assume, l'obbligo di copertura di un
rischio solo genericamente indicato e l'assicurato lo rende
concreto ed attuale mediante le cosiddette dichiarazioni di
alimento copertura assicurativa. In tali casi, il premio è di
solito costituito da una parte fissa e invariabile, e da una
parte variabile, dovuta in aggiunta o a conguaglio, e
determinata in funzione della garanzia in concreto prestata;
(Cass., 12-01-1984, 237/1984 - Comp. assicuraz. La Mannheim -
Belcore - Arch. circolaz., 1984, 187 - Assicurazioni, 1984, II,
2, 153 - Giur. it., 1984, I, 1, 634 - Riv. giur. circolaz. e
trasp., 1984, 375 - Foro it., Rep. 1984, voce Assicurazione
(contratto), n. 89).
-
Nella vendita di cose da trasportare da un
luogo ad un altro, il passaggio dei rischi si produce con la
consegna ai compratori (Cass., 15-01-1985, 74/1985 - Soc.
cantina sociale Marmilla - Moretti Foro it., 1985, I, 2312 -
Giur. it., 1985, I, 1, 1049 - c.c., 1378 - c.c., 1510 - Foro
it., Rep. 1985, voce Vendita, n. 51).
Ritorno
all'Indice
|