-
La
sottoscrizione della polizza di carico intestata all'armatore da
parte del comandante non identifica di per se il vettore
nell'armatore (A. Bologna, 24-11-1981 - Salonia - Sherika El
Alaf el Halia - Dir. maritt., 1982, 433, n. BERLINGIERI - Foro
it., Rep. 1983, voce Trasporto marittimo, n. 24).
-
L'armatore
noleggiante, e il suo raccomandatario possano essere convenuti
in giudizio dal ricevitore per l'inadempimento del contratto di
trasporto ove la veste di vettore da parte del noleggiatore non
risulti dalla polizza di carico (T. Savona, 09-04-1984 -
Salernitana navigaz. - Soc. Viglienzone Tirrenia - Dir. maritt.,
1985, 362 - Foro it., Rep. 1985, voce Trasporto marittimo, n.
30).
-
Quando
vi sia una polizza di carico firmata dal comandante ma priva
dell'indicazione del vettore o del richiamo al contratto di
noleggio, la qualità di vettore nei confronti dei terzi
giratari del titolo non viene assunta dall'armatore ma dal
noleggiatore (A. Cagliari, 18-06-1985 - Soc. Esperia navigaz. -
Soc. Sem molini sardi - Riv. giur. sarda, 1986, 427, n. TULLIO -
c. nav., 384 - c. nav., 393 - Foro it., Rep. 1986, voce
Trasporto marittimo, n. 75).
-
I
diritti relativi al trasporto dei bagagli dei passeggeri sono
riscossi dall'armatore il quale a sua volta deve liquidarli ai
portabagagli, (P. Brindisi, 30-04-1991 - Marolo - Soc. Adriatica
navigaz. - Dir. maritt., 1992, 181 - c.p.c., 700 - Foro it.,
Rep. 1992, voce Provvedimenti di urgenza, n. 121).
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