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La clausola di deroga alla giurisdizione italiana
in favore di arbitri giudicanti all'estero, può essere opposta al
ricevitore italiano, solo se sia stata specificamente richiamata nella
polizza (T. Napoli, 07-04-1982 - Soc. cereali Mallozzi - Agenzia
maritt. Albano - Dir. maritt., 1983, 340 - Vita not., 1983, 1090 -
Foro it., Rep. 1983, voce Giurisdizione civile, n. 34).
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La clausola compromissoria per arbitrato straniero,
rituale od irrituale, comporta il difetto di giudice italiano (Cass.,
20-12-1982, 7033/1982 - Soc. Rocco - Agenzia maritt. Tomasos - Mass.,
1982 - l. 19-01-1968 62/1968 - Foro it., Rep. 1982, voce Giurisdizione
civile, n. 71).
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La determinazione della giurisdizione sulla
controversia relativa all'adempimento dell'obbligazione di consegna
della merce, va effettuata con riferimento alle norme di diritto
internazionale privato del giudice adito, e quindi dell'art. 25 disp.
prel. c.c.; (Cass., 20-12-1982, 7040/1982 - Climasan it. - Wieland
Werke ltd. - Riv. dir. internaz. privato e proc., 1984, 152 - c.c.,
1510 - disp. sulla legge in generale, 25 - Foro it., Rep. 1984, voce
Diritto internazionale privato, n. 24).
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Il requisito della forma scritta per la clausola di
proroga della giurisdizione in favore di uno degli stati aderenti, ai
sensi della convenzione di Bruxelles, è rispettato, per il caso in
cui la clausola stessa figuri fra le condizioni generali e solo se
queste siano sottoscritte da entrambe le parti e contengano un
richiamo espresso (Cass., 21-11-1984, 5944/1984 - Soc. trasp. Gondrand
- Soc. Vanetti - Mass., 1984 - c.c., 1341 - l. 21-06-1971 804/1971 -
Foro it., Rep. 1984, voce Giurisdizione civile, n. 39).
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L'istanza del cittadino italiano per
l'autorizzazione di sequestro conservativo sono devolute alla
giurisdizione del giudice italiano, qualora anche quello stato
straniero sia fra i firmatari della convenzione stessa (Cass.,
28-10-1987, 7972/1987 - Soc. Siamar - Soc. Spedimex - Giur. it., 1988,
I, 1, 1371 - l. 25-10-1977 880/1977 - l. 21-06-1971 804/1971 - Foro
it., Rep. 1988, voce Giurisdizione civile, n. 72)
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In tema di trasporti internazionali su strada, a
norma dell'art. 31, lett. b) della "convenzione Cmr" - la
parte attrice può adire, oltre al giudice concordemente indicato
dalle parti, anche il giudice dello stato in cui si trova il luogo ove
la merce era destinata; (T. Massa, 05-02-1988 - Comp. assicuraz.
Zurigo - Kurtz intern. Spedition - Arch. circolaz., 1988, 559 - l.
06-12-1960 1621/1960, 31 - Foro it., Rep. 1988, voce Trasporto
(contratto di), n. 22).
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Alla domanda proposta da una società italiana, con
sede in Italia, nei confronti di società jugoslava, la giurisdizione
del giudice italiano, non può essere esclusa in base a clausola di
deroga convenzionale, (Cass., 15-05-1990, 4195/1990 - Gosinjska
Plovidba - Soc. Rotrans - Mass., 1990 - c.p.c., 2 - c.p.c., 4 - Foro
it., Rep. 1990, voce Giurisdizione civile, n. 93).
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