-
Ai
sensi dell'art. 41 della convenzione Cmr, le regole di
quest'ultima non sono derogabili‚ né direttamente‚ né
indirettamente (A. Torino, 04-06-1984 - Pakhoed Amsterdam B V -
Taisho Marine & Fire Insurance co. ltd. - Riv. dir. internaz.
privato e proc., 1984, 586 - Foro it., Rep. 1985, voce Trasporto
(contratto di), n. 22).
-
Il
regime della responsabilità può essere derogato, in base
all'art. 424 c. nav., a favore del vettore per il periodo che
intercorre tra caricazione e scaricazione (A. Genova, 14-02-1977
- Agenzia maritt. Pieraccini - Soc. Marelli - Riv. dir. comm.,
1980, II, 64, n. DI GIANDOMENICO - c. nav., 424 - Foro it., Rep.
1981, voce Trasporto marittimo, n. 81).
-
Nella
domanda inerente a trasporto marittimo, proposta da una società
italiana ivi residente, nei confronti di società jugoslava, la
giurisdizione del giudice italiano, non può essere esclusa in
base a clausola di deroga convenzionale, ai sensi dell'art. 2
c.p.c., (Cass., 15-05-1990, 4195/1990 - Gosinjska Plovidba -
Soc. Rotrans - Mass., 1990 - c.p.c., 2 - c.p.c., 4 - Foro it.,
Rep. 1990, voce Giurisdizione civile, n. 93).
-
Le
parti non possono escludere quelle disposizioni di una
convenzione internazionale, se la stessa fosse applicabile per
forza propria, non sarebbe possibile derogare (Cour de Cassation
[Francia], 04-02-1992 - Karkaba - Soc. navale Chargeurs Delmas
Vieljeux - Dir. trasporti, 1993, 181 - Foro it., Rep. 1993, voce
Trasporto marittimo, n. 50).
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