-
Non
è operante la limitazione convenzionale di responsabilità, ai
sensi della convenzione di Ginevra per i danni derivati da colpa
grave del vettore, poiché in materia di responsabilità
contrattuale la colpa grave è equiparata al dolo (Cass.,
16-09-1980, 5269/1980 - Soc. Merzario - Soc. Delmar - Foro it.,
1981, I, 1676 - Riv. giur. circolaz. e trasp., 1981, 63 - Foro
pad., 1980, I, 169 - Dir. maritt., 1981, 217, n. VISENTINI - l.
06-12-1960 1621/1960, 29 - Foro it., Rep. 1981, voce Trasporto
(contratto di), n. 36).
-
E'
valida ed efficace, anche in assenza di una specifica
approvazione per iscritto, la clausola della convenzione tra il
vettore aereo e l'impresa aeroportuale in base la quale
quest'ultima risponde dei pregiudizi subiti solo a titolo di
dolo o colpa grave (A. Roma, 20-02-1990 - Soc. Alitalia -
Tamburino - Dir. trasporti, 1992, 175, n. COLETTA - Foro it.,
Rep. 1992, voce Aerodromo, n. 3)
-
Non
si applicano i limiti di responsabilità dettati dalla
convenzione di Varsavia quando il danno sia stato determinato
proprio con riferimento al peso mancante (CASS - Cass., sez. III,
14-10-1991, 10763/1991 - Soc. Alitalia - Singapore Airlines ltd.
- Dir. trasporti, 1993, 847, n. TULLIO - l. 26-03-1983 84/1983 -
Foro it., Rep. 1993, voce Trasporto marittimo, n. 86).
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