-
Nel
contratto di spedizione la custodia delle cose rientra tra le
operazioni accessorie alla conclusione del contratto di
trasporto alle quali egli si obbliga, ai sensi dell'art. 1737
c.c. (Cass., 27-01-1982, 544/1982 - Soc. Merzario - Soc. Razzoli
- Mass., 1982 - c.c., 1737 - c.c., 1768 - c.c., 1780 - Foro it.,
Rep. 1982, voce Spedizione, n. 2).
-
Non
può ritenersi che lo spedizioniere abbia assunto la qualità e
gli obblighi di vettore quando egli non abbia eseguito nessun
tratto del trasporto, il nolo sia stato pagato direttamente dal
caricatore al vettore marittimo e manchi qualsiasi altra prova
(T. Milano, 13-03-1984 - Archiutti - Soc. Transmor spediz.
internaz. - Dir. maritt., 1984, 910 - c.c., 1737 - Foro it.,
Rep. 1985, voce Spedizione, n. 3).
-
Nel
contratto di trasporto con rispedizione il secondo vettore
risponde direttamente nei confronti del ricevitore per i danni
alle merci poste nella sua custodia (T. Trieste, 14-01-1988 -
Rio - Soc. Lloyd Triestino navigaz. - Dir. maritt., 1989, 1080 -
Foro it., Rep. 1990, voce Trasporto marittimo, n. 39)
-
La
differenza tra il contratto di trasporto e quello di spedizione
è la seguente. Nel trasporto il vettore si obbliga ad eseguire
il trasporto con i propri mezzi o anche a mezzo di altri, ed
assume su di sè i rischi dell'esecuzione. Nella spedizione,
invece, lo spedizioniere si obbliga soltanto a concludere con
altri, in nome proprio e per conto di altri il contratto di
trasporto (Cass., 29-03-1989, 1489/1989 - Bonaretti - Munafò -
Mass., 1989 - Foro it., Rep. 1989, voce Spedizione, n. 1).
-
Nell'ipotesi
di danno da mancato adempimento la corte di cassazione ha
affermato che il venditore della merce che, per la consegna, dia
incarico ad uno spedizioniere, che non segua le istruzioni
ricevute, non può limitarsi ad invocare l'inadempimento dello
spedizioniere, ma deve provare l'esistenza ed entità del danno
derivatogli (Cass., 05-04-1990, 2859/1990 - Soc. az. vinicola
Grifoni - Soc. Scac trasp. internaz. - Mass., 1990 - Foro it.,
Rep. 1990, voce Prova civile in genere, n. 12).
-
Il
contratto di spedizione è una sottospecie del mandato, ed ha
quale causa particolare l'organizzazione da parte dello
spedizioniere di una serie di operazioni finalizzate al
trasporto (Cass., 11-10-1990, 9993/1990 - Soc. Kuehne - Soc.
Marso - Mass., 1990 - Foro it., Rep. 1990, voce Trasporto
(contratto di), n. 7).
-
Il
rapporto intercorrente tra il vettore ed il soggetto incaricato
delle operazioni doganali non va definito come contratto di
spedizione ma come rapporto di mandato, o di locazione d'opera o
di appalto (Cass., 01-02-1983, 863/1983 - Soc. Vago - Soc.
navigaz. Grimaldi - Giur. it., 1983, I, 1, 1089 - Vita not.,
1983, 1101 - c.c., 1655 - c.c., 1737 - Foro it., Rep. 1983, voce
Trasporto marittimo, n. 18).
Ritorno
all'Indice
|