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SPEDIZIONE

  • Nel contratto di spedizione la custodia delle cose rientra tra le operazioni accessorie alla conclusione del contratto di trasporto alle quali egli si obbliga, ai sensi dell'art. 1737 c.c. (Cass., 27-01-1982, 544/1982 - Soc. Merzario - Soc. Razzoli - Mass., 1982 - c.c., 1737 - c.c., 1768 - c.c., 1780 - Foro it., Rep. 1982, voce Spedizione, n. 2).

  • Non può ritenersi che lo spedizioniere abbia assunto la qualità e gli obblighi di vettore quando egli non abbia eseguito nessun tratto del trasporto, il nolo sia stato pagato direttamente dal caricatore al vettore marittimo e manchi qualsiasi altra prova (T. Milano, 13-03-1984 - Archiutti - Soc. Transmor spediz. internaz. - Dir. maritt., 1984, 910 - c.c., 1737 - Foro it., Rep. 1985, voce Spedizione, n. 3).

  • Nel contratto di trasporto con rispedizione il secondo vettore risponde direttamente nei confronti del ricevitore per i danni alle merci poste nella sua custodia (T. Trieste, 14-01-1988 - Rio - Soc. Lloyd Triestino navigaz. - Dir. maritt., 1989, 1080 - Foro it., Rep. 1990, voce Trasporto marittimo, n. 39)

  • La differenza tra il contratto di trasporto e quello di spedizione è la seguente. Nel trasporto il vettore si obbliga ad eseguire il trasporto con i propri mezzi o anche a mezzo di altri, ed assume su di sè i rischi dell'esecuzione. Nella spedizione, invece, lo spedizioniere si obbliga soltanto a concludere con altri, in nome proprio e per conto di altri il contratto di trasporto (Cass., 29-03-1989, 1489/1989 - Bonaretti - Munafò - Mass., 1989 - Foro it., Rep. 1989, voce Spedizione, n. 1).

  • Nell'ipotesi di danno da mancato adempimento la corte di cassazione ha affermato che il venditore della merce che, per la consegna, dia incarico ad uno spedizioniere, che non segua le istruzioni ricevute, non può limitarsi ad invocare l'inadempimento dello spedizioniere, ma deve provare l'esistenza ed entità del danno derivatogli (Cass., 05-04-1990, 2859/1990 - Soc. az. vinicola Grifoni - Soc. Scac trasp. internaz. - Mass., 1990 - Foro it., Rep. 1990, voce Prova civile in genere, n. 12).

  • Il contratto di spedizione è una sottospecie del mandato, ed ha quale causa particolare l'organizzazione da parte dello spedizioniere di una serie di operazioni finalizzate al trasporto (Cass., 11-10-1990, 9993/1990 - Soc. Kuehne - Soc. Marso - Mass., 1990 - Foro it., Rep. 1990, voce Trasporto (contratto di), n. 7).

  • Il rapporto intercorrente tra il vettore ed il soggetto incaricato delle operazioni doganali non va definito come contratto di spedizione ma come rapporto di mandato, o di locazione d'opera o di appalto (Cass., 01-02-1983, 863/1983 - Soc. Vago - Soc. navigaz. Grimaldi - Giur. it., 1983, I, 1, 1089 - Vita not., 1983, 1101 - c.c., 1655 - c.c., 1737 - Foro it., Rep. 1983, voce Trasporto marittimo, n. 18).

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