-
Il
vettore non può invocare l'articolo 437 c. nav. a tutela del
suo credito per compenso di controstallia. Se questo è
esigibile solo dopo la discarica (T. Genova, 12-05-1980 -
Eastern Sea transport corp. - Soc. Italmarittima - Dir. maritt.,
1980, 680 - c. nav., 437 - Foro it., Rep. 1981, voce Trasporto
marittimo, n. 52).
-
Quando
lo spedizioniere stipula in nome proprio, anche se per conto
altrui, il contratto di trasporto è obbligato al pagamento
delle controstallie (T. Milano, 01-04-1985 - Soc. Spersenior
shipping agency - Soc. Vago - Dir. maritt., 1986, 132 - Foro
it., Rep. 1986, voce Trasporto marittimo, n. 40).
-
E'
legittima l'autorizzazione concessa ex art. 437 cod. nav.
dall'autorità giudiziaria al vettore di vendere la merce
sbarcata a nome del comando nave quando i compensi di
controstallia siano sufficientemente documentati (TRIB. - T.
Ravenna, 02-10-1991 - Soc. Novamar - Soc. Coven - Dir.
trasporti, 1993, 137 - c. nav., 437 - Foro it., Rep. 1993, voce
Trasporto marittimo, n. 72).
-
La
tutela prevista a favore del vettore che vanta un diritto al
nolo o ai compensi di controstallia ha natura satisfattoria e
non cautelare (TRIB. - T. Ravenna, 05-11-1991 - Soc. Novamar -
Soc. Coven - Dir. trasporti, 1993, 141, n. CAMPAILLA - c. nav.,
437 - Foro it., Rep. 1993, voce Trasporto marittimo, n. 75).
-
L'onere
probatorio, relativo al credito per compenso di controstallia è
adempiuto quando le controstallie risultano dallo stato dei
fatti sottoscritto dal comandante (TRIB. - T. Genova, 06-11-1991
- Europe Sea Transport - Soc. Truro Shipping - Dir. maritt.,
1993, 118 - Foro it., Rep. 1993, voce Trasporto marittimo, n.
76). Infine, si è ritenuto che il caricatore è obbligato al
pagamento delle controstallie per ritardata consegna al vettore
marittimo dei trailer da parte del ricevitore dopo il loro
sbarco (CAPP - A. Bologna, 06-05-1993 - Soc. Transco - Fall.
soc. Sis - Contratti, 1993, 685, n. SILINGARDI - Foro it., Rep.
1993, voce Trasporto marittimo, n. 71).
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