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AZIONI ESPERIBILI

  • Il mittente non ha azione né contrattuale né extracontrattuale contro il subvettore (A. Milano, 02-10-1981 - Transports Gayrand - Soc. Riunione Adriatica Sicurtà - Foro pad., 1981, I, 235 - Foro it., Rep. 1983, voce Trasporto (contratto di), n. 17).

  • Nel caso di trasporto "on behalf" vi è assunzione di una obbligazione personale nei confronti del vettore il quale quindi non ha azione nei confronti del soggetto per cui conto il contratto è stato concluso (T. Milano, 16-12-1982 - Soc. Atlanta management - Soc. Italteco - Dir. maritt., 1983, 565 - Foro it., Rep. 1983, voce Trasporto marittimo, n. 29).

  • E' pienamente ammissibile il concorso di responsabilità contrattuale con responsabilità extracontrattuale, quando si tratti di un medesimo fatto che violi contemporaneamente sia diritti indipendenti dal contratto sia diritti derivati da un contratto, ed in tal caso la pretesa del danneggiato può trovare il suo fondamento, oltre che nel generale precetto del neminem laedere, anche nel contratto. Di conseguenza venuta meno una delle due azioni come per prescrizione, rimane ferma l'altra azione, soggetta al proprio correlativo termine prescrizionale (Cass., 22-09-1983, 5638/1983 - Morante - Min. giust. - Mass., 1983 - c.c., 2946 - c.c., 2947 - Foro it., Rep. 1983, voce Responsabilità civile, n. 56).

  • Nel trasporto di cose il vettore sia legittimato ad agire, dopo la riconsegna della merce, contro il destinatario, per ottenere il pagamento del corrispettivo dell'eseguito trasporto (Cass., 04-03-1986, 1355/1986 - Zammarano - Lavorini - Arch. circolaz., 1986, 271 - Giust. civ., 1986, I, 1655, n. COMENALE PINTO - Foro it., Rep. 1986, voce Trasporto (contratto di), n. 17).

  • Il destinatario, quale terzo beneficiario della prestazione, nell'ipotesi di inadempimento, sia titolare dell'azione di risarcimento dell'inesecuzione che abbia avuto su di lui incidenza; se viceversa l'errata prestazione abbia recato pregiudizio al mittente, non v'è ragione di negargli l'azione risarcitoria, spettantegli per la sua posizione di parte contrattuale (T. Milano, 24-03-1986 - Casareggio - Callipari - Resp. civ., 1986, 313, n. CONTE - Foro it., Rep. 1986, voce Trasporto (contratto di), n. 18).

  • In tema di trasporto di cose, il destinatario, il quale, arrivate le merci a destinazione, ne chieda la riconsegna, subentra nei diritti nascenti dal contratto verso il vettore, ai sensi dell'art. 1689, 1§ comma c.c., e, quindi, è legittimato anche all'azione di risarcimento del danno per inadempimento, (nella specie, per furto) (Cass., 02-06-1988, 3761/1988 - Soc. Intertrucking - Soc. Socofin - Mass., 1988 - c.c., 1689 - Foro it., Rep. 1988, voce Trasporto (contratto di), n. 20).

  • In tema di trasporto di cose, la richiesta di riconsegna della merce, rivolta dal destinatario al vettore, segna il momento in cui il destinatario acquista i diritti compreso quello di agire contro il vettore per il risarcimento dei danni (T. Palermo, 20-02-1989 - Soc. Fcf - Soc. Trinacria trasp. - Temi siciliana, 1989, 452 - Foro it., Rep. 1989, voce Trasporto (contratto di), n. 27).

  • Nel caso di incidente stradale, e di azione contro il danneggiante ove questi chiami in garanzia l'assicuratore, la responsabilità di quest'ultimo, per gli interessi e la rivalutazione monetaria che non può andare oltre il limite fissato dalla polizza (Cass., 16-11-1989, 4879/1989 - Luzziana - Comp. Toro assicuraz. - Mass., 1989 - d.l. 23-12-1976 857/1976 - l. 26-02-1977 39/1977 - Foro it., Rep. 1989, voce Assicurazione (contratto), n. 154).

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