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Il mittente non ha azione né contrattuale né
extracontrattuale contro il subvettore (A. Milano, 02-10-1981 -
Transports Gayrand - Soc. Riunione Adriatica Sicurtà - Foro pad.,
1981, I, 235 - Foro it., Rep. 1983, voce Trasporto (contratto di), n.
17).
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Nel caso di trasporto "on behalf" vi è
assunzione di una obbligazione personale nei confronti del vettore il
quale quindi non ha azione nei confronti del soggetto per cui conto il
contratto è stato concluso (T. Milano, 16-12-1982 - Soc. Atlanta
management - Soc. Italteco - Dir. maritt., 1983, 565 - Foro it., Rep.
1983, voce Trasporto marittimo, n. 29).
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E' pienamente ammissibile il concorso di
responsabilità contrattuale con responsabilità extracontrattuale,
quando si tratti di un medesimo fatto che violi contemporaneamente sia
diritti indipendenti dal contratto sia diritti derivati da un
contratto, ed in tal caso la pretesa del danneggiato può trovare il
suo fondamento, oltre che nel generale precetto del neminem laedere,
anche nel contratto. Di conseguenza venuta meno una delle due azioni
come per prescrizione, rimane ferma l'altra azione, soggetta al
proprio correlativo termine prescrizionale (Cass., 22-09-1983,
5638/1983 - Morante - Min. giust. - Mass., 1983 - c.c., 2946 - c.c.,
2947 - Foro it., Rep. 1983, voce Responsabilità civile, n. 56).
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Nel trasporto di cose il vettore sia legittimato ad
agire, dopo la riconsegna della merce, contro il destinatario, per
ottenere il pagamento del corrispettivo dell'eseguito trasporto
(Cass., 04-03-1986, 1355/1986 - Zammarano - Lavorini - Arch. circolaz.,
1986, 271 - Giust. civ., 1986, I, 1655, n. COMENALE PINTO - Foro it.,
Rep. 1986, voce Trasporto (contratto di), n. 17).
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Il destinatario, quale terzo beneficiario della
prestazione, nell'ipotesi di inadempimento, sia titolare dell'azione
di risarcimento dell'inesecuzione che abbia avuto su di lui incidenza;
se viceversa l'errata prestazione abbia recato pregiudizio al
mittente, non v'è ragione di negargli l'azione risarcitoria,
spettantegli per la sua posizione di parte contrattuale (T. Milano,
24-03-1986 - Casareggio - Callipari - Resp. civ., 1986, 313, n. CONTE
- Foro it., Rep. 1986, voce Trasporto (contratto di), n. 18).
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In tema di trasporto di cose, il destinatario, il
quale, arrivate le merci a destinazione, ne chieda la riconsegna,
subentra nei diritti nascenti dal contratto verso il vettore, ai sensi
dell'art. 1689, 1§ comma c.c., e, quindi, è legittimato anche
all'azione di risarcimento del danno per inadempimento, (nella specie,
per furto) (Cass., 02-06-1988, 3761/1988 - Soc. Intertrucking - Soc.
Socofin - Mass., 1988 - c.c., 1689 - Foro it., Rep. 1988, voce
Trasporto (contratto di), n. 20).
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In tema di trasporto di cose, la richiesta di
riconsegna della merce, rivolta dal destinatario al vettore, segna il
momento in cui il destinatario acquista i diritti compreso quello di
agire contro il vettore per il risarcimento dei danni (T. Palermo,
20-02-1989 - Soc. Fcf - Soc. Trinacria trasp. - Temi siciliana, 1989,
452 - Foro it., Rep. 1989, voce Trasporto (contratto di), n. 27).
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Nel caso di incidente stradale, e di azione contro
il danneggiante ove questi chiami in garanzia l'assicuratore, la
responsabilità di quest'ultimo, per gli interessi e la rivalutazione
monetaria che non può andare oltre il limite fissato dalla polizza
(Cass., 16-11-1989, 4879/1989 - Luzziana - Comp. Toro assicuraz. -
Mass., 1989 - d.l. 23-12-1976 857/1976 - l. 26-02-1977 39/1977 - Foro
it., Rep. 1989, voce Assicurazione (contratto), n. 154).
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