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Il
trasporto di persone sui sedili anteriori degli autoveicoli è
autorizzato nei limiti del numero indicato nella carta di
circolazione (Cass., 31-03-1981 - Aresu - Arch. circolaz., 1981,
559 - Foro it., Rep. 1982, voce Circolazione stradale, n. 69).
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La
clausola della polizza che escluda la garanzia assicurativa ove
il trasporto non sia effettuato in conformità delle indicazioni
della carta di circolazione non ha la natura di patto limitativo
della responsabilità (A. Lecce, 19-05-1984 - Minelli - Ciracì
- Riv. giur. circolaz. e trasp., 1985, 387 - c.c., 1341 - Foro
it., Rep. 1985, voce Assicurazione (contratto), n. 94).
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Se
dalla carta di circolazione di un veicolo risulta che detto
automezzo possa trasportare oltre al conducente due persone
nella parte anteriore, mentre la parte posteriore è adibita
esclusivamente al trasporto merci, il trasporto di persone è
escluso dalla polizza assicurativa (T. Massa, 30-01-1985 -
Cattani - Savoia assicuraz. - Arch. circolaz., 1985, 504 -
Assicurazioni, 1985, II, 2, 138 - Foro it., Rep. 1985, voce
Assicurazione (contratto), n. 115).
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