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Nel
trasporto terrestre, qualora mittente e vettore stabiliscono che
la riconsegna della merce al destinatario debba avvenire contro
esibizione di un documento che legittimi quest'ultimo a ritirare
le cose trasportate, tale documento è costituito da uno dei
titoli di legittimazione previsti dall'art. 1691 c.c., cui la
legge attribuisce il diritto alla riconsegna delle cose in essi
indicate; (Cass., 15-02-1982, 940/1982 - Soc. Albini - Chiti -
Riv. giur. circolaz. e trasp., 1982, 564 - Giust. civ., 1982, I,
1572, n. GRIGOLI - c.c., 1691 - Foro it., Rep. 1982, voce
Trasporto (contratto di), n. 17).
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La
responsabilità del vettore per perdita od avaria, non cessa con
l'arrivo a destinazione delle medesime, ma solo con la
riconsegna (Cass., 23-03-1985, 2079/1985 - Soc. autoserv. merid.
- Assicuraz. Generali - Arch. circolaz., 1985, 809 - c.c., 1693
- Foro it., Rep. 1985, voce Trasporto (contratto di), n. 15).
-
Qualora
una parte del carico sia andata perduta o sia rimasta
danneggiata, il destinatario, ove abbia chiesto ed ottenuto la
riconsegna ha diritto al risarcimento del danno conseguente
(Cass., 10-05-1989, 2136/1989 - Foltran - Soc. Borgraf - Mass.,
1989 - c.c., 1689 - Foro it., Rep. 1989, voce Trasporto
(contratto di), n. 24).
-
Nel
trasporto di cose, l'obbligo del vettore di custodire la merce,
che non abbia potuto riconsegnare per fatto del destinatario,
comporta quello di tempestiva comunicazione al mittente
dell'eventuale sequestro della merce eseguito, durante la
custodia, su istanza di un terzo ma non anche quello di
resistere al sequestro, non essendo egli tenuto a sostituirsi al
proprietario nell'esercizio di diritti relativi alla merce
(Cass. , sez. III, 30-10-1992, 11840/1992 - Ditta Zumsteg -
Ferr. Stato - Mass., 1992 - c.c., 1686 - c.c., 1690 - c.c., 1693
- Foro it., Rep. 1992, voce Trasporto (contratto di), n. 27).
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