-
In
argomento si è ritenuto che si ha litisconsorzio necessario
solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge e quando
la sentenza, risulterebbe inutiliter data se non fosse
pronunciata nei confronti di tutti i soggetti interessati
(Cass., 06-02-1982, 696/1982 - Caputo - Comp. La Federale
assicuraz. - Riv. giur. circolaz. e trasp., 1982, 557 - c.c.,
1916 - Foro it., Rep. 1982, voce Intervento in causa e
litisconsorzio, n. 6).
-
Qualora
la domanda di pagamento di una determinata somma venga proposta
nei confronti di due convenuti, in base a rapporti autonomi si
verifica una situazione di litisconsorzio facoltativo (Cass.,
26-04-1983, 2848/1983 - Soc. Adriatica navigaz. - Ente auton.
porto Trieste - Mass., 1983 - c.p.c., 334 - Foro it., Rep. 1983,
voce Impugnazioni civili, n. 127).
Ritorno
all'Indice
|