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I
rapporti instaurati tra le parti esulano dal trasporto, se il
vettore si atttribuisce facoltà che eccedono perfino quelle del
mandato (A. Perugia, 13-10-1979 - Oleif. Farchioni - Soc.
Covarelli - Rass. dir. civ., 1981, 172 - Foro it., Rep. 1981,
voce Trasporto (contratto di), n. 26).
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L'agenzia
di viaggi turistici è un'impresa avente funzioni economiche ove
l'obbligo di trasporto nei confronti dei propri clienti, si
configurerà come un mandato senza rappresentanza, (Cass.,
06-01-1982, 7/1982 - Boggetto - Negri - Riv. giur. circolaz. e
trasp., 1982, 524 - Foro it., Rep. 1982, voce Turismo, n. 12).
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Il
contratto di trasporto, a differenza del contratto di spedizione
che è una sottospecie del mandato. E' caratterizzato dal
trasferimento "di persone o cose da un luogo ad un
altro" (Cass., 11-10-1990, 9993/1990 - Soc. Kuehne - Soc.
Marso - Mass., 1990 - Foro it., Rep. 1990, voce Trasporto
(contratto di), n. 7).
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