-
Nell'ipotesi
in cui la scelta del vettore non sia stata pattuita il venditore
deve far uso di tutta la diligenza necessaria a che la cosa
arrivi a destinazione (P. Milano, 17-04-1980 - Ditta foto
Fucacci - Soc. Onceas - Rass. dir. civ., 1981, 867, n. BOCCHINI
- c.c., 1176 - Foro it., Rep. 1981, voce Vendita, n. 40).
-
In
tema di vendita di cose da trasportare qualora il venditore, in
applicazione dell'art. 1510 c.c., venga liberato dell'obbligo
della consegna rimettendo le cose medesime al vettore od allo
spedizioniere, tale consegna implica il passaggio al compratore
della proprietà e dei diritti che derivino dal contratto di
trasporto o di spedizione, nonché‚ dal contratto di
assicurazione che sia stato stipulato dal venditore (Cass.,
06-12-1985, 6141/1985 - Soc. Italmondo trasp. internaz. -
Insurance co. of North America - Mass., 1985 - c.c., 1510 - Foro
it., Rep. 1985, voce Vendita, n. 52).
-
La
consegna, al vettore e allo spedizioniere delle cose vendute da
trasportare in luogo diverso, libera il venditore dall'obbligo
di consegna, (Cass., 14-02-1986, 885/1986 - Bellamacina - Cacace
- Mass., 1986 - c.c., 1510 - Foro it., Rep. 1986, voce Vendita,
n. 44).
-
Nell'ipotesi
di vendita di cose generiche con trasporto, in base al combinato
disposto dagli art. 1510 e 1378 c.c., la consegna della merce al
vettore ha l'effetto di trasferire in capo al compratore il
rischio di perimento o danneggiamento del bene, e con esse la
titolarità del bene assicurato (T. Genova, 20-09-1988 - Fall.
soc. costruz. Termomeccaniche - Lloyd Italico e l'Ancora - Dir.
maritt., 1989, 488 - c.c., 1510 - c.c., 1378 c.c., 1523 - Foro
it., Rep. 1989, voce Vendita, n. 44).
Ritorno
all'Indice
|