-
La
senseria di piazza è il compenso corrisposto sul nolo netto
dall'agente dell'armatore allo spedizioniere (T. Livorno,
06-12-1983 - Angioli - Soc. Scerni - Dir. maritt., 1984, 627, n.
VINCENZINI - Foro it., Rep. 1984, voce Lavoro (rapporto), n.
1472).
-
Il
vettore assume anche la qualità di agente contabile secondo la
contabilità generale dello stato (C. conti, sez. II,
15-07-1985, 148/1985 - Satti - Riv. corte conti, 1985, 577 (m) -
r.d. 23-05-1924 827/1924, 194 - Foro it., Rep. 1986, voce
Responsabilità contabile, n. 404).
-
L'agente
ha diritto alla percentuale contrattualmente stabilita
sull'importo effettivamente versato dal cliente e percepito dal
preponente (Cass., 14-04-1987, 3718/1987 - Favino - Soc. Press -
Mass., 1987 - c.c., 1748 - Foro it., Rep. 1987, voce Agenzia, n.
39).
-
E'
valido l'accordo con cui una associazione si impegni a vendere
ai propri associati biglietti di trasporto ed a non vendere
altri biglietti di quel tipo se non forniti da quell'agente di
viaggi (T. Roma, 21-12-1988 - Associaz. centro turistico
studentesco giovanile - Soc. Transalpino uff. viaggi - Riv. dir.
ind., 1990, II, 35, n. TASSONI - Foro it., Rep. 1991, voce
Contratto in genere, n. 266).
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