-
Il
vettore, per esonerarsi da responsabilità, ha l'onere di
provare riconoscimento anche il nesso causale tra tale pericolo
e il danno (T. Genova, 24-01-1989 - Assucom - Soc. Adriatic
shipping co. - Dir. maritt., 1990, 1054 - Foro it., Rep. 1991,
voce Trasporto marittimo, n. 75).
-
Il
viaggiatore su autobus pubblico al fine di ottenere il
risarcimento del danno subito durante il trasporto, ha l'onere
di provare il nesso causale tra il sinistro occorsogli e
l'attività del vettore nell'esecuzione del contratto di
trasporto (T. Palermo, 01-06-1989 - Ballo - Amat - Temi
siciliana, 1989, 487 - Foro it., Rep. 1989, voce Trasporto
(contratto di), n. 15).
-
In
caso di infortunio cagionato dalla caduta sull'asfalto bagnato
scendendo da un autobus fermo se difetta la prova del nesso
causale tra l'attività di trasporto e l'evento dannoso, non è
configurabile la presunzione di responsabilità di cui all'art.
1681 c.c. (T. Brescia, 12-07-1991 - Di Gennaro - Az. serv.
municip. Brescia - Arch. circolaz., 1992, 145 - Riv. giur.
circolaz. e trasp., 1992, 132 - c.c., 1681 - Foro it., Rep.
1992, voce Trasporto (contratto di), n. 24).
-
L'indennizzabilità
dell'infortunio subito dal lavoratore nel percorrere, con un
mezzo proprio, la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di
lavoro richiede la sussistenza di un nesso eziologico tra il
percorso seguito e l'evento per l'itinerario seguito e l'attività
lavorativa ed infine la necessità dell'uso del veicolo privato,
adoperato (Cass. , sez. lav., 02-04-1992, 4062/1992 - Baroncini
- Inail - Mass., 1992 - cost., 16 - d.p.r. 30-06-1965 1124/1965,
2 - Foro it., Rep. 1992, voce Infortuni sul lavoro, n. 68).
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