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Nel contratto di trasporto di cose l'accertamento
di eventuali perdite, deve avvenire in base al 3° comma dell'art.
1697 c.c. cioè nei modi stabiliti dall'art. 696 c.p.c.. Se pertanto,
il destinatario, proceda autonomamente all'accertamento della perdita
o delle avarie delle cose trasportate, dà vita ad una prova
all'avvenuta riconsegna delle cose stesse (Cass., 30-01-1985, 563/1985
- Soc. Ziveri - Soc. Cavalieri - Arch. circolaz., 1985, 481 - c.c.,
1697 - c.p.c., 696 - Foro it., Rep. 1985, voce Trasporto (contratto
di), n. 19).
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L'accertamento effettuato da un perito nominato
dagli assicuratori della merce e da un perito intervenuto per conto
del vettore costituisce mezzo di prova (PRET - P. Genova, 17-07-1992 -
Assicuraz. Generali - Soc. Costa Container Lines - Dir. maritt., 1993,
143 - Foro pad., 1992, I, 461 - Foro it., Rep. 1993, voce Trasporto
marittimo, n. 63).
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