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Sul
tema si è affermato che la norma dell'art. 1671 c.c., che
attribuisce al committente la facoltà di recesso unilaterale
dal contratto di appalto, non è applicabile al noleggio a tempo
(T. Pesaro, 19-05-1979 - Ditta Montanari - Soc. Tosco Sarda
navigaz. - Dir. maritt., 1980, 650 - c.c., 1671 - Foro it., Rep.
1981, voce Responsabilità civile, n. 141.
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Nell'ambito
del diritto panamense la prescrizione dei diritti nascenti dal
contratto di noleggio decorre dal giorno in cui l'obbligazione
sia esigibile; (T. Milano, 14-05-1981 - Soc. comp. navegacion
Pinares - Soc. Caffaro - Dir. maritt., 1981, 586 - Foro it.,
Rep. 1982, voce Trasporto marittimo, n. 44).
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Nell'ipotesi
in cui il noleggiante, a seguito di risoluzione del contratto di
noleggio per casa imputabile al noleggiatore, trovi un impiego
sostitutivo per la nave, il danno da lui sofferto deve essere
valutato sulla base della differenza tra il presunto ricavo
netto del viaggio non eseguito e il reale ricavo (Queen's Bench
Division, 05-03-1985 - Rheinoel Gmbh - Huron Liberian co. - Dir.
maritt., 1986, 742, n. BERLINGIERI - Foro it., Rep. 1986, voce
Trasporto marittimo, n. 48).
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In
presenza di una polizza di carico firmata dal comandante senza
l'indicazione del vettore n‚ un richiamo al noleggio, la
qualità di vettore viene assunta non dall'armatore, bensì dal
noleggiatore, (A. Cagliari, 18-06-1985 - Soc. Esperia navigaz. -
Soc. Sem molini sardi - Riv. giur. sarda, 1986, 427, n. TULLIO -
c. nav., 384 - c. nav., 393 - Foro it., Rep. 1986, voce
Trasporto marittimo, n. 75).
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Nel
contratto di noleggio del veicolo, l'oggetto dell'obbligazione
si limita alla concessione in godimento del mezzo di trasporto
mentre resta di pertinenza dell'altro contraente la
responsabilità direttiva ed organizzativa del trasporto; (A.
Genova, 05-03-1987 - Soc. Trans Containers - Phenix Soleil
assicuraz. - Resp. civ., 1987, 269 - Foro it., Rep. 1987, voce
Trasporto (contratto di), n. 13).
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Nell'ipotesi
in cui un'impresa, organizzi il viaggio di alcuni professionisti
esterni mediante il noleggio del mezzo ed affidando al
noleggiatore il relativo piano di volo, sono ravvisabili due
distinti contratti, uno di trasporto gratuito con i viaggiatori
ed uno di subtrasporto oneroso con l'armatore dell'aeromobile,
(Cass., 20-04-1989, 1855/1989 - Soc. Icomsa Engineering -
Scaroni - Riv. giur. circolaz. e trasp., 1989, 571 - Foro it.,
Rep. 1989, voce Trasporto (contratto di), n. 11).
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Il
contratto di noleggio con il quale un imprenditore si avvale,
dietro corrispettivo, del servizio di trasporto organizzato dal
proprietario di un veicolo a vantaggio dei suoi dipendenti si
differenzia dal servizio pubblico di linea per la mancanza di
un'offerta indifferenziata (Cass., 20-09-1990, 9616 - Corsi -
Soc. Seatour - Mass., 1990 - Foro it., Rep. 1990, voce
Autoservizi, n. 7).
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