-
Non
è contrario a buona fede il rifiuto del noleggiante, in un
contratto di noleggio a tempo, di eseguire attività di
trasporto fuori dei limiti geografici espressamente convenuti (T.
Pesaro, 19-05-1979 - Ditta Montanari - Soc. Tosco Sarda navigaz.
- Dir. maritt., 1980, 650 - oro it., Rep. 1981, voce Trasporto
marittimo, n. 30).
-
Nell'esecuzione
del contratto di trasporto di cose, l'art. 1693 c.c., pone a
carico del vettore la presunzione di responsabilità per la
perdita o l'avaria delle cose trasportate, che può essere
superata soltanto mediante la prova, incombente sul vettore
medesimo, che la perdita o l'avaria, è derivata da caso
fortuito, (Cass., 20-02-1984, 1227/1984 - Ditta corriere
espresso Pacifici - Galleria arte Carini - Arch. circolaz.,
1984, 521 - Arch. civ., 1984, 1184 - c.c., 1693 - Foro it., Rep.
1984, voce Trasporto (contratto di), n. 7).
-
In
tema di trasporto internazionale su strada, la convenzione di
Ginevra richiede, per la sussistenza della responsabilità
illimitata del vettore, che la colpa dello stesso sia
considerata, dalla legge dello stato del giudice adito,
equivalente al dolo; (Cass., 29-03-1985, 2204/1985 - Soc. Danzas
- La Suiza - Arch. circolaz., 1985, 705 - Foro it., Rep. 1985,
voce Trasporto (contratto di), n. 21).
-
Non
possono considerarsi assistiti da presunzione di credibilità,
ai sensi degli art. 2727 e 2729 c.c., i fatti delittuosi
denunciati in sede penale. La semplice sussistenza di tale
denuncia non è sufficiente, ai fini probatori attesa la
particolare diligenza imposta al vettore nella custodia delle
cose affidategli, (Cass. , sez. I, 07-09-1992, 10262/1992 -
Comp. assicuraz. Zurigo - Rapisarda - Mass., 1992 c.c., 2727 -
c.c., 2729 - Foro it., Rep. 1992, voce Trasporto (contratto di),
n. 33).
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