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L'art.
1693 c.c., pone a carico del vettore la presunzione di
responsabilità per la perdita o l'avaria delle cose
trasportate, superabile soltanto mediante la prova, che la
perdita o l'avaria, oltre che nelle altre ipotesi dalla previste
dalla norma (natura imballaggio), è derivata da caso fortuito
(Cass., 20-02-1984, 1227/1984 - Ditta corriere espresso Pacifici
- Galleria arte Carini - Arch. circolaz., 1984, 521 - Arch.
civ., 1984, 1184 - c.c., 1693 - Foro it., Rep. 1984, voce
Trasporto (contratto di), n. 7).
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La
presunzione di responsabilità posta dall'art. 1693 c.c. a
carico del vettore importa che questo, deve fornire la specifica
prova positiva che il danno è dovuto ad evento positivamente
identificato, sia derivata da caso fortuito, o da vizi o del
loro imballaggio (Cass., 30-01-1990, 641/1990 - Totaro - Puglisi
- Mass., 1990 - c.c., 1693 - Foro it., Rep. 1990, voce Trasporto
(contratto di), n. 17).
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