-
Qualora
il proprietario di un automezzo abbia acconsentito a trainare
un'autocisterna, il rapporto che ne è conseguito si qualifica
come trasporto a titolo di cortesia, (A. Trieste, 06-03-1981 -
Zigante - Soc. Total it. - Riv. giur. circolaz. e trasp., 1982,
861 - Foro it., Rep. 1982, voce Trasporto (contratto di), n.
22).
-
Nel
trasporto di cortesia, il relativo beneficiario si obbliga nei
confronti dell'oggetto che lo effettua ad indennizzarlo del
pregiudizio patrimoniale, che possa eventualmente derivargli
(Cass., 03-07-1984, 3912/1984 - Soc. Total it. - Zigante -
Mass., 1984 - c.c., 1322 - c.c., 2210 - Foro it., Rep. 1984,
voce Trasporto (contratto di), n. 4).
-
La
legge n. 990 del 1969, non ha abolito la distinzione tra
trasporto gratuito e quello di cortesia ed in quest'ultima viene
meno la presunzione di colpa del vettore di cui all'art. 1681
c.c. (Cass., 01-08-1986, 4924/1986 - Jaconi - Donati - Riv.
giur. circolaz. e trasp., 1987, 84 - l. 24-12-1969 990/1969 -
c.c., 1681 - Foro it., Rep. 1987, voce Trasporto (contratto di),
n. 8).
-
Il
proprietario del veicolo coinvolto in un sinistro stradale non
è responsabile ex art. 2054 c.c. verso una persona trasportata
a titolo di cortesia (A. Palermo, 19-11-1986 - Lupo - Sciortino
- Arch. circolaz., 1987, 961 - c.c., 2054 - Foro it., Rep. 1987,
voce Trasporto (contratto di), n. 10.
-
I
terzi trasportati a titolo di cortesia possono far valere la
loro pretesa ex art. 2043 c.c., solo contro la persona a cui è
imputabile l'evento e non pure contro il proprietario del
veicolo, (T. Palermo, 27-07-1987 - Villafrati Ä Eurass
assicuraz. - Arch. circolaz., 1987, 963 - c.c., 2043 - c.c.,
2054 - c.c., 1681 - Foro it., Rep. 1987, voce Trasporto
(contratto di), n. 12).
-
Il
risarcimento del danno sofferto dal terzo trasportato per
cortesia va posto per intero a carico della società
assicuratrice dell'altro conducente. Infatti il principio di
presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c. riguarda solo
quest'ultimo, (Cass., 16-11-1987, 8382/1987 - La Concordia
assicuraz. - Vallone - Foro it., 1988, I, 1942 - Arch. circolaz.,
1988, 195 - c.c., 2043 - c.c., 2054 - c.c., 2055 - Foro it.,
Rep. 1988, voce Circolazione stradale, n. 159).
-
L'elemento
differenziatore fondamentale tra il trasporto gratuito e il
trasporto di cortesia si concretizza nell'elemento contrattuale,
che sussiste solo nel primo (Cass., 05-03-1990, 1700/1990 - De
Nicola - Firs it. assicuraz. - Giur. it., 1990, I, 1, 1586 -
Foro it., Rep. 1990, voce Trasporto (contratto di), n. 10).
-
Nel
trasporto terrestre a titolo di cortesia non è operante a
favore del trasportato la presunzione di colpa a carico del
vettore ex art. 2054 c.c. (TRIB - T. Cagliari, 20-06-1991 -
Gariazzo - Sapa assicuraz. - Riv. giur. sarda, 1993, 42 - c.c.,
2043 - c.c., 2054 - Foro it., Rep. 1993, voce Responsabilità
civile, n. 59).
-
L'ipotesi
del trasporto di cortesia viene in essere in assenza di alta
prova (TRIB - T. Perugia, 18-07-1992 - Dragoni - Baraffa - Arch.
circolaz., 1993, 41 - c.c., 2043 - Foro it., Rep. 1993, voce
Trasporto (contratto di), n. 25).
-
Il
trasporto di "cortesia" è caratterizzato dalla natura
extracontrattuale della responsabilità del vettore (TRIB - T.
Roma, 31-10-1992 - Moffa - Cidas assicuraz. - Nuovo dir., 1993,
38 - c.c., 1681 - Foro it., Rep. 1993, voce Trasporto (contratto
di), n. 24).
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