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Secondo
la giurisprudenza in materia di trasporto di fronte
all'asserzione di parte secondo cui la differenza del
quantitativo non sia da ascriversi a calo naturale e/o tecnico
del trasporto degli stessi l'amministrazione finanziaria, ove
voglia affermare che, invece, tale ultima deficienza sia il
risultato di un'illecita sottrazione, deve fornirne la
dimostrazione, incombendo ad essa, l'onere specifico (Cass.,
04-07-1986, 4391/1986 - Min. fin. - Soc. Amoco Italia - Fisco,
1986, 5584 - l. 31-12-1962 1852/1962, 8 - l. 31-12-1962
1852/1962, 9 - l. 31-12-1962 1852/1962, 10 - l. 25-09-1940
1424/1940, 4 - Foro it., Rep. 1986, voce Idrocarburi, n. 14).
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