-
Il
rapporto tra il vettore ed il soggetto incaricato di provvedere
alle operazioni doganali non va configurato come contratto di
spedizione ma a secondo dei casi, come mandato, o locazione
d'opera o appalto (Cass., 01-02-1983, 863/1983 - Soc. Vago -
Soc. navigaz. Grimaldi - Giur. it., 1983, I, 1, 1089 - Vita not.,
1983, 1101 - c.c., 1655 - c.c., 1737 - Foro it., Rep. 1983, voce
Trasporto marittimo, n. 18).
-
In
tema di containers il rapporto che sorge tra il caricatore e il
vettore, ha natura di contratto di locazione e da esso sorge
l'obbligo del vettore di restituire i "containers" al
caricatore (T. Massa, 19-03-1984 - Soc. Graziosi containers -
Schweizerische Reederei Neptun A G - Dir. maritt., 1985, 550 -
Foro it., Rep. 1985, voce Trasporto marittimo, n. 27).
-
La
durata del contratto di locazione di nave è uno degli elementi
essenziali e di conseguenza, l'indeterminatezza e
indeterminabilità del termine iniziale, produce la nullità del
contratto stesso; (A. Genova, 22-04-1991 - Soc. Finarge
armamento genovese - Soc. Offshore Adriatica - Dir. maritt.,
1992, 109, n. ORIONE - c.c., 1183 - Foro it., Rep. 1992, voce
Trasporto marittimo, n. 35).
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