TRASPORTO
SENTENZA
DEPOSITO TRIBUNALE DI MILANO 7716/94
TRIBUNALE
DI MILANO;
sentenza 17 Maggio 1994, n. 7716/94; Presidente Dott.ssa EMILIA
CAPELLI, Giudice Dottor BENEDETTO FICHERA, Giudice Rel. Dott.ssa
GISELLA NARDO; xxxxxxx (Avv. AMEDEO NIGRA) c. xxxxxxx (Avv. IVO DE
LUCA). Accoglie la domanda attrice, Milano, 17 Maggio 1994.
Incompetenza
– decadenza dall’eccezione (C.p.C.
art. 38 del difetto di giurisdizione, dell’incompetenza e della
litispendenza).
Contratto
di trasporto – legittimazione dell’assicuratrice
(Cod. Civ. art. 1916 del diritto di surrogazione
dell’assicuratore).
Contratto
di deposito – responsabilità del depositario incapace (Cod.
Civ. art. 1769, del deposito in generale).
Deduzioni
istruttorie – tardività dell’eccezione (C.p.C.
art. 184, della trattazione della causa).
·
Nelle cause relative a diritti di obbligazione, mentre l’attore
non ha alcun onere di specificazione del criterio di competenza
prescelto, essendo sufficiente che questo corrisponda ad uno dei
fori concorrenti previsti dagli artt. 18, 19, 20 c.p.c., il
convenuto, invece, al fine di evitare che la causa resti radicata
presso il giudice adito, ha l’onere, sin dal primo atto difensivo,
di eccepire l’incompetenza territoriale sotto tutti i profili
ipotizzabili, con una motivazione non generica, ma articolata ed
esaustitiva.
· La
legittimazione dell’assicuratrice ad ottenere il risarcimento dei
danni per la perdita della merce depositata discende dall’art.
1916 c.c. e, conseguentemente, dalla trasmissione a suo favore dei
diritti relativi al contratto di deposito spettanti
all’indennizzata assicurata.
· Se
il depositario non ha ritenuto di prendere tutte le necessarie
precauzioni, avendo assunto su se stessa la responsabilità ex
recepto, risponde comunque di tutti gli eventi connessi alla merce
depositata, anche se determinati dal disordine conseguente la
presenza nei locali di persone da essa autorizzate o comunque
tollerate.
· Ai
sensi dell’art. 184 c.p.c. la parte ha facoltà di proporre nuove
eccezioni fino all’udienza di rimessione della causa al Collegio;
tale facoltà non può essere esercitata in sede di comparsa
conclusionale poiché questa ha funzione meramente illustrativa
delle eccezioni già svolte e qualsiasi ulteriore attività
defensionale lederebbe il contraddittorio tra le parti.
Svolgimento
del processo. – Con atto di citazione notificato in data
3/07/90 la xxxxxxx conveniva in giudizio la xxxxxxx esponendo che
nel 1989 la convenuta aveva ricevuto in deposito merci e beni di
proprietà della xxxxxxx; che tale merce era stata rubata nei locali
della xxxxxxx; che essa attrice aveva risarcito alla danneggiata la
perdita della merce. Ciò premesso, la xxxxxxx dichiarando di agire
in rivalsa della danneggiata indennizzata, domandava la condanna
della convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno,
dell’importo di £ 24.000.000, previo accertamento della
responsabilità della convenuta medesima.
Si
costituiva in giudizio la xxxxxxx eccependo che nessun rapporto di
custodia era intervenuto tra essa e la xxxxxxx, a cui favore si era
limitata a mettere a disposizione il magazzino. La convenuta,
inoltre, rilevava che l’evento dannoso lamentato era avvenuto a
Roma e che, pertanto, il Tribunale di Milano era incompetente
territorialmente a conoscere della controversia.
Instauratosi
il contraddittorio, l’attrice deduceva capitoli di prova orale. Il
G.I. ritenute generiche le prove dedotte, assegnava termine
all’attrice per la riformulazione. Quindi veniva ammessa la prova
diretta e contraria dedotta dalle parti. Espletato l’incombente
istruttorio, anche per delega, dal Pretore di Roma, sulle
conclusioni precisate come in epigrafe, la causa era rimessa al
Collegio per la discussione.
All’udienza
del 17 Maggio1994 la causa passava in decisione.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
La
convenuta xxxxxxx ha eccepito, in comparsa di costituzione e
risposta, l’incompetenza del Tribunale di Milano essendo
l’evento dannoso avvenuto a Roma. Solo in comparsa conclusionale
la medesima convenuta ha ampliato la sua eccezione contestando la
competenza del Foro adito anche in relazione agli ulteriori criteri
di collegamento di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c., oltre che in
quanto Giudice pattiziamente individuato come competente.
L’art.
38 c.p.c. dispone che l’incompetenza per territorio, fuori dai
casi previsti dall’art. 28 c.p.c., può essere eccepita solo nel
primo atto difensivo del giudizio di primo grado e, comunque, si ha
per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice
ritenuto competente. La giurisprudenza della Suprema Corte ha, poi,
uniformemente ritenuto che: "Nella cause relative a diritti di
obbligazione, mentre l’attore non ha alcun onere di specificazione
del criterio di competenza prescelto, essendo sufficiente che questo
corrisponda ad uno dei fori concorrenti previsti dagli artt. 18 e 19
e 20 c.p.c., il convenuto, invece, al fine di evitare che la causa
resti radicata presso il giudice adito, ha l’onere, sin dal primo
atto difensivo, di eccepire l’incompetenza territoriale sotto
tutti i profili ipotizzabili, con una motivazione non generica, ma
articolata ed esaustitiva" (Cass. 9/08/89, n. 3677). Occorre,
pertanto, poiché l’eccezione di incompetenza territoriale
derogabile sia ben proposta, che la stessa sia tempestiva, contenga
l’indicazione della competenza del Giudice Adito sotto tutti i
profili di possibile collegamento ed, infine, sia supportata da
idonea ed articolata motivazione.
Nel
caso di specie, l’incompetenza del Tribunale di Milano è stata
tempestivamente eccepita dalla convenuta nella comparsa di
costituzione e risposta, la quale ha motivato della eccezione solo
sotto il profilo del luogo in cui p avvenuto l’evento dannoso e,
quindi, si ritiene, sotto il profilo del luogo in cui è sorta
l’obbligazione risarcitoria. La convenuta non ha espressamente
indicato il Foro ritenuto competente, anche se il riferimento a
Roma, come luogo dell’evento, induce a dedurre che tale Foro fosse
ritenuto dalla stessa parte territorialmente competente.
L’eccezione
medesima, in ogni caso, è del tutto immotivata atteso che la
xxxxxxx ha omesso la contestazione in ordine a tutti i possibili
profili di collegamento alla competenza del Giudice adito, sia ogni
motivazione relativa. Conseguentemente l’eccezione medesima deve
ritenersi inammissibile e va rigettata, né può ritenersi integrata
dalla motivazione esposta in comparsa conclusionale, intervenuta
tardivamente.
Nel
merito, la domanda dell’attrice è fondata. Questa ha giustificato
la propria legittimazione ad ottenere il risarcimento dei danni per
la perdita della merce depositata assumendo di aver corrisposto alla
depositante l’indennizzo assicurativo corrispondente a detta
perdita.
La
legittimazione attiva dell’attrice discenderebbe, dunque,
dall’applicazione dell’art. 1946 c.c. e, conseguentemente, dalla
trasmissione a suo favore dei diritti relativi al contratto di
deposito spettanti all’indennizzata assicurata.
Occorre,
quindi, accertare, per un verso, la legittimazione della xxxxxxx ad
esercitare i diritti della sua dante causa e, per l’altro, la
legittimazione di quest’ultima ad esercitare i diritti risarcitori,
contrattuali od extracontrattuali, conseguenti alla perdita della
merce.
Sul
primo punto si osserva che l’attrice, pur non avendo prodotto il
contratto assicurativo, da cui evincere il suo obbligo indennitario,
ha prodotto la quietanza di avvenuto pagamento sottoscritta dalla
xxxxxxx in cui, nel dare atto dell’avvenuto versamento
dell’importo di £ 24.000.000 a risarcimento della perdita della
merce, detta società indennizzava surrogava la solvens in tutti i
suoi diritti vantati verso terzi responsabili del danno (doc. 9.
Fasc. attrice).
Il
diritto di surroga dell’attrice è, perciò, comunque provato,
atteso che è applicabile l’art. 1201 c.c., essendo provato
l’avvenuto pagamento al creditore e la contestuale surroga del
solvens nei diritti del creditore soddisfatto.
Del
tutto indifferente appare, invece, a che titolo l’attrice abbia
pagato, rilevando ciò solo nei rapporti creditore soddisfatto –
solvens.
Tuttavia,
la legittimazione della xxxxxxx ad ottenere il risarcimento del
danno per la perdita della merce in tanto sussiste in quanto la
surrogante di tale diritto sia titolare, ritenuto che l’attrice no
potrebbe che subentrare negli stessi diritti e nella stessa
posizione della sua dante causa.
L’attrice
ha provato la sussistenza anche di tale diritto avendo prodotto in
giudizio il contratto 3/07/1989, concluso tra xxxxxxx e xxxxxxx,
mediante il quale, in base all’art. 2, la xxxxxxx assumeva, tra
l’altro, la custodia dei beni della cliente. Il contratto in
oggetto, disdettato dalla convenuta con lettera 9/11/1989 (doc. 12
fasc. attrice) era operante al momento della perdita dei due colli
di merce dell’Ing. xxxxxxx, depositati dall’xxxxxxx
nell’ambito del rapporto di deposito e movimentazione di merce di
cui al contratto citato; perdita comunicata a mezzo fax 6/09/1989
(doc. 7 fasc. attrice) dalla xxxxxxx.
Nessun
rilievo assume la circostanza che agli addetti della xxxxxxx fosse
consentito libero accesso nel magazzino della convenuta. In base al
citato contratto quest’ultima non si era limitata a locare degli
spazi a favore della xxxxxxx, ma aveva assunto la custodia delle
merci depositate, con la conseguenza che avrebbe dovuto prendere
tutte le misure e le precauzioni ritenute idonee all’incombente,
anche, se necessario, il divieto di libera circolazione nel
magazzino di addetti della propria clientela; ciò a tutela della
custodia dei beni depositati. Se la convenuta non ha ritenuto di
prendere dette precauzioni, avendo assunto su se stessa la
responsabilità ex recepto, risponde comunque di tutti gli eventi
connessi alla merce depositata anche se determinati dal disordine
conseguente la presenza nei locali di persone da essa autorizzate o,
comunque, tollerate.
La
xxxxxxx è, dunque, tenuta al risarcimento dei danni relativi alla
perdita della merce.
L’attrice
ha provato di aver indennizzato la xxxxxxx con il pagamento
dell’importo di £ 24.000.000, indicato dalla xxxxxxx, sin
dall’atto introduttivo, come corrispondente al valore della merce
perduta.
La
convenuta nulla ha contestato in ordine alla determinazione del
danno effettuata dall’attrice fino alla comparsa conclusionale,
atto in cui ha eccepito che nessuna prova era stata fornita sul
valore della merce perduta.
Tuttavia
tale eccezione appare tardiva ed, ai sensi dell’art. 184 c.p.c.,
preclusa, atteso che la parte ha facoltà di proporre nuove
eccezioni fino all’udienza di rimessione della causa al Collegio.
Tale facoltà non può essere esercitata in sede di comparsa
conclusionale poiché questa ha funzione meramente illustrativa
delle eccezioni già svolte e qualsiasi ulteriore attività
defensionale lederebbe il contraddittorio tra le parti.
La
predetta eccezione è, dunque, inammissibile. La domanda di
risarcimento del danno, svolta dall’attrice in surroga della
xxxxxxx deve, quindi, accogliersi nella quantificazione effettuata
dalla stessa attrice e la xxxxxxx è tenuta a corrispondere
all’attrice l’importo di £ 24.000.000, con la rivalutazione
monetaria, liquidata in base agli indici Istat – costo vita, e gli
interessi legali a decorrere dal 13/11/1989, data di versamento
dell’indennizzo alla Imsa .
Le
spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Non
sussistono gli estremi per dichiarare la sentenza provvisoriamente
esecutiva.
PQM
Il
Tribunale di Milano definitivamente pronunziando, così provvede:
- dichiara tenuta e
condanna la xxxxxxx a corrispondere alla xxxxxxx l’importo di
£ 24.000.000, con la rivalutazione monetaria liquidata in base
agli indici Istat – costo vita, e gli interessi legali a
decorrere dal 13/11/1989;
- rigetta ogni altra
domanda;
- condanna la
xxxxxxx al pagamento delle spese di lite sostenute
dall’attrice e che liquida in complessive £ 4.047.400.
Così
deciso in Milano il 17 Maggio 1994
Il
Presidente
Il
Giudice Est.
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