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TRASPORTO

SENTENZA DEPOSITO TRIBUNALE DI MILANO 7716/94

TRIBUNALE DI MILANO; sentenza 17 Maggio 1994, n. 7716/94; Presidente Dott.ssa EMILIA CAPELLI, Giudice Dottor BENEDETTO FICHERA, Giudice Rel. Dott.ssa GISELLA NARDO; xxxxxxx (Avv. AMEDEO NIGRA) c. xxxxxxx (Avv. IVO DE LUCA). Accoglie la domanda attrice, Milano, 17 Maggio 1994.

Incompetenza – decadenza dall’eccezione (C.p.C. art. 38 del difetto di giurisdizione, dell’incompetenza e della litispendenza).

Contratto di trasporto – legittimazione dell’assicuratrice (Cod. Civ. art. 1916 del diritto di surrogazione dell’assicuratore).

Contratto di deposito – responsabilità del depositario incapace (Cod. Civ. art. 1769, del deposito in generale).

Deduzioni istruttorie – tardività dell’eccezione (C.p.C. art. 184, della trattazione della causa).

· Nelle cause relative a diritti di obbligazione, mentre l’attore non ha alcun onere di specificazione del criterio di competenza prescelto, essendo sufficiente che questo corrisponda ad uno dei fori concorrenti previsti dagli artt. 18, 19, 20 c.p.c., il convenuto, invece, al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice adito, ha l’onere, sin dal primo atto difensivo, di eccepire l’incompetenza territoriale sotto tutti i profili ipotizzabili, con una motivazione non generica, ma articolata ed esaustitiva.

· La legittimazione dell’assicuratrice ad ottenere il risarcimento dei danni per la perdita della merce depositata discende dall’art. 1916 c.c. e, conseguentemente, dalla trasmissione a suo favore dei diritti relativi al contratto di deposito spettanti all’indennizzata assicurata.

· Se il depositario non ha ritenuto di prendere tutte le necessarie precauzioni, avendo assunto su se stessa la responsabilità ex recepto, risponde comunque di tutti gli eventi connessi alla merce depositata, anche se determinati dal disordine conseguente la presenza nei locali di persone da essa autorizzate o comunque tollerate.

· Ai sensi dell’art. 184 c.p.c. la parte ha facoltà di proporre nuove eccezioni fino all’udienza di rimessione della causa al Collegio; tale facoltà non può essere esercitata in sede di comparsa conclusionale poiché questa ha funzione meramente illustrativa delle eccezioni già svolte e qualsiasi ulteriore attività defensionale lederebbe il contraddittorio tra le parti.

Svolgimento del processo. – Con atto di citazione notificato in data 3/07/90 la xxxxxxx conveniva in giudizio la xxxxxxx esponendo che nel 1989 la convenuta aveva ricevuto in deposito merci e beni di proprietà della xxxxxxx; che tale merce era stata rubata nei locali della xxxxxxx; che essa attrice aveva risarcito alla danneggiata la perdita della merce. Ciò premesso, la xxxxxxx dichiarando di agire in rivalsa della danneggiata indennizzata, domandava la condanna della convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, dell’importo di £ 24.000.000, previo accertamento della responsabilità della convenuta medesima.

Si costituiva in giudizio la xxxxxxx eccependo che nessun rapporto di custodia era intervenuto tra essa e la xxxxxxx, a cui favore si era limitata a mettere a disposizione il magazzino. La convenuta, inoltre, rilevava che l’evento dannoso lamentato era avvenuto a Roma e che, pertanto, il Tribunale di Milano era incompetente territorialmente a conoscere della controversia.

Instauratosi il contraddittorio, l’attrice deduceva capitoli di prova orale. Il G.I. ritenute generiche le prove dedotte, assegnava termine all’attrice per la riformulazione. Quindi veniva ammessa la prova diretta e contraria dedotta dalle parti. Espletato l’incombente istruttorio, anche per delega, dal Pretore di Roma, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, la causa era rimessa al Collegio per la discussione.

All’udienza del 17 Maggio1994 la causa passava in decisione. 

MOTIVI DELLA DECISIONE

La convenuta xxxxxxx ha eccepito, in comparsa di costituzione e risposta, l’incompetenza del Tribunale di Milano essendo l’evento dannoso avvenuto a Roma. Solo in comparsa conclusionale la medesima convenuta ha ampliato la sua eccezione contestando la competenza del Foro adito anche in relazione agli ulteriori criteri di collegamento di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c., oltre che in quanto Giudice pattiziamente individuato come competente.

L’art. 38 c.p.c. dispone che l’incompetenza per territorio, fuori dai casi previsti dall’art. 28 c.p.c., può essere eccepita solo nel primo atto difensivo del giudizio di primo grado e, comunque, si ha per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice ritenuto competente. La giurisprudenza della Suprema Corte ha, poi, uniformemente ritenuto che: "Nella cause relative a diritti di obbligazione, mentre l’attore non ha alcun onere di specificazione del criterio di competenza prescelto, essendo sufficiente che questo corrisponda ad uno dei fori concorrenti previsti dagli artt. 18 e 19 e 20 c.p.c., il convenuto, invece, al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice adito, ha l’onere, sin dal primo atto difensivo, di eccepire l’incompetenza territoriale sotto tutti i profili ipotizzabili, con una motivazione non generica, ma articolata ed esaustitiva" (Cass. 9/08/89, n. 3677). Occorre, pertanto, poiché l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile sia ben proposta, che la stessa sia tempestiva, contenga l’indicazione della competenza del Giudice Adito sotto tutti i profili di possibile collegamento ed, infine, sia supportata da idonea ed articolata motivazione.

Nel caso di specie, l’incompetenza del Tribunale di Milano è stata tempestivamente eccepita dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta, la quale ha motivato della eccezione solo sotto il profilo del luogo in cui p avvenuto l’evento dannoso e, quindi, si ritiene, sotto il profilo del luogo in cui è sorta l’obbligazione risarcitoria. La convenuta non ha espressamente indicato il Foro ritenuto competente, anche se il riferimento a Roma, come luogo dell’evento, induce a dedurre che tale Foro fosse ritenuto dalla stessa parte territorialmente competente.

L’eccezione medesima, in ogni caso, è del tutto immotivata atteso che la xxxxxxx ha omesso la contestazione in ordine a tutti i possibili profili di collegamento alla competenza del Giudice adito, sia ogni motivazione relativa. Conseguentemente l’eccezione medesima deve ritenersi inammissibile e va rigettata, né può ritenersi integrata dalla motivazione esposta in comparsa conclusionale, intervenuta tardivamente.

Nel merito, la domanda dell’attrice è fondata. Questa ha giustificato la propria legittimazione ad ottenere il risarcimento dei danni per la perdita della merce depositata assumendo di aver corrisposto alla depositante l’indennizzo assicurativo corrispondente a detta perdita.

La legittimazione attiva dell’attrice discenderebbe, dunque, dall’applicazione dell’art. 1946 c.c. e, conseguentemente, dalla trasmissione a suo favore dei diritti relativi al contratto di deposito spettanti all’indennizzata assicurata.

Occorre, quindi, accertare, per un verso, la legittimazione della xxxxxxx ad esercitare i diritti della sua dante causa e, per l’altro, la legittimazione di quest’ultima ad esercitare i diritti risarcitori, contrattuali od extracontrattuali, conseguenti alla perdita della merce.

Sul primo punto si osserva che l’attrice, pur non avendo prodotto il contratto assicurativo, da cui evincere il suo obbligo indennitario, ha prodotto la quietanza di avvenuto pagamento sottoscritta dalla xxxxxxx in cui, nel dare atto dell’avvenuto versamento dell’importo di £ 24.000.000 a risarcimento della perdita della merce, detta società indennizzava surrogava la solvens in tutti i suoi diritti vantati verso terzi responsabili del danno (doc. 9. Fasc. attrice).

Il diritto di surroga dell’attrice è, perciò, comunque provato, atteso che è applicabile l’art. 1201 c.c., essendo provato l’avvenuto pagamento al creditore e la contestuale surroga del solvens nei diritti del creditore soddisfatto.

Del tutto indifferente appare, invece, a che titolo l’attrice abbia pagato, rilevando ciò solo nei rapporti creditore soddisfatto – solvens.

Tuttavia, la legittimazione della xxxxxxx ad ottenere il risarcimento del danno per la perdita della merce in tanto sussiste in quanto la surrogante di tale diritto sia titolare, ritenuto che l’attrice no potrebbe che subentrare negli stessi diritti e nella stessa posizione della sua dante causa.

L’attrice ha provato la sussistenza anche di tale diritto avendo prodotto in giudizio il contratto 3/07/1989, concluso tra xxxxxxx e xxxxxxx, mediante il quale, in base all’art. 2, la xxxxxxx assumeva, tra l’altro, la custodia dei beni della cliente. Il contratto in oggetto, disdettato dalla convenuta con lettera 9/11/1989 (doc. 12 fasc. attrice) era operante al momento della perdita dei due colli di merce dell’Ing. xxxxxxx, depositati dall’xxxxxxx nell’ambito del rapporto di deposito e movimentazione di merce di cui al contratto citato; perdita comunicata a mezzo fax 6/09/1989 (doc. 7 fasc. attrice) dalla xxxxxxx.

Nessun rilievo assume la circostanza che agli addetti della xxxxxxx fosse consentito libero accesso nel magazzino della convenuta. In base al citato contratto quest’ultima non si era limitata a locare degli spazi a favore della xxxxxxx, ma aveva assunto la custodia delle merci depositate, con la conseguenza che avrebbe dovuto prendere tutte le misure e le precauzioni ritenute idonee all’incombente, anche, se necessario, il divieto di libera circolazione nel magazzino di addetti della propria clientela; ciò a tutela della custodia dei beni depositati. Se la convenuta non ha ritenuto di prendere dette precauzioni, avendo assunto su se stessa la responsabilità ex recepto, risponde comunque di tutti gli eventi connessi alla merce depositata anche se determinati dal disordine conseguente la presenza nei locali di persone da essa autorizzate o, comunque, tollerate.

La xxxxxxx è, dunque, tenuta al risarcimento dei danni relativi alla perdita della merce.

L’attrice ha provato di aver indennizzato la xxxxxxx con il pagamento dell’importo di £ 24.000.000, indicato dalla xxxxxxx, sin dall’atto introduttivo, come corrispondente al valore della merce perduta.

La convenuta nulla ha contestato in ordine alla determinazione del danno effettuata dall’attrice fino alla comparsa conclusionale, atto in cui ha eccepito che nessuna prova era stata fornita sul valore della merce perduta.

Tuttavia tale eccezione appare tardiva ed, ai sensi dell’art. 184 c.p.c., preclusa, atteso che la parte ha facoltà di proporre nuove eccezioni fino all’udienza di rimessione della causa al Collegio. Tale facoltà non può essere esercitata in sede di comparsa conclusionale poiché questa ha funzione meramente illustrativa delle eccezioni già svolte e qualsiasi ulteriore attività defensionale lederebbe il contraddittorio tra le parti.

La predetta eccezione è, dunque, inammissibile. La domanda di risarcimento del danno, svolta dall’attrice in surroga della xxxxxxx deve, quindi, accogliersi nella quantificazione effettuata dalla stessa attrice e la xxxxxxx è tenuta a corrispondere all’attrice l’importo di £ 24.000.000, con la rivalutazione monetaria, liquidata in base agli indici Istat – costo vita, e gli interessi legali a decorrere dal 13/11/1989, data di versamento dell’indennizzo alla Imsa .

Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Non sussistono gli estremi per dichiarare la sentenza provvisoriamente esecutiva.

PQM

Il Tribunale di Milano definitivamente pronunziando, così provvede:

  1. dichiara tenuta e condanna la xxxxxxx a corrispondere alla xxxxxxx l’importo di £ 24.000.000, con la rivalutazione monetaria liquidata in base agli indici Istat – costo vita, e gli interessi legali a decorrere dal 13/11/1989;
  2. rigetta ogni altra domanda;
  3. condanna la xxxxxxx al pagamento delle spese di lite sostenute dall’attrice e che liquida in complessive £ 4.047.400.

Così deciso in Milano il 17 Maggio 1994

Il Presidente

Il Giudice Est.

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