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La
responsabilità del vettore a norma dell'art. 1681 c.c. si
presume. Essa resta esclusa se il fatto produttivo del danno
derivi da causa estranea a lui non imputabile come il caso
fortuito o come l'azione del terzo (T. Roma, 31-03-1980 -
Scalera - Soc. coop. autopubbliche padroncini Italia Nuova - Riv.
giur. circolaz. e trasp., 1981, 394 - c.c., 1681 - Foro it.,
Rep. 1981, voce Trasporto (contratto di), n. 19).
-
La
perdita di una cosa in custodia concreta la responsabilità…
del vettore soltanto se il furto non sia riconducibile a caso
fortuito o forza maggiore, salvo che questo sia commesso con
violenza o minaccia alla persona (Cass., 07-03-1981, 1288/1981 -
Corriere La Freccia tosco-emiliana - Ditta Adriana Mode - Arch.
circolaz., 1981, 252 - Foro it., Rep. 1981, voce Trasporto
(contratto di), n. 23).
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Nel
contratto di trasporto, la sottrazione compiuta con violenza o
minaccia può rivestire gli estremi del caso fortuito solo se le
circostanze di tempo e di luogo in cui fu effettuata siano state
tali da renderla assolutamente imprevedibile ed inevitabile
(Cass., 10-06-1982, 3537/1982 - Soc. Saima - Soc. calzaturif.
Miura - Mass., 1982 - Foro it., Rep. 1982, voce Trasporto
(contratto di), n. 19).
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La
presunzione di responsabilità ex recepto posta a carico del
vettore può essere vinta soltanto producendo la prova specifica
della derivazione del danno dal caso fortuito o dalla forza
maggiore (A. Torino, 18-07-1987 - Soc. Ambrogio trasp. - Soc.
Monsanto it. - Foro pad., 1989, I, 139 - c.c., 1689 - c.c., 1228
- Foro it., Rep. 1989, voce Trasporto (contratto di), n. 14).
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Nel
contratto di trasporto, il furto non accompagnato da violenza o
minacce non integra gli estremi del fortuito (T. Palermo,
20-02-1989 - Soc. Fcf - Soc. Trinacria trasp. - Temi siciliana,
1989, 452 - Foro it., Rep. 1989, voce Trasporto (contratto di),
n. 21).
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Il
vettore per superare la presunzione di responsabilità deve
fornire la specifica prova positiva che il danno dovuto ad
evento positivamente identificato, a lui estraneo e non
imputabile, ovvero che la perdita o avaria sia derivata da caso
fortuito, dalla natura o da vizi delle cose da trasportare o del
loro imballaggio (Cass., 30-01-1990, 641/1990 - Totaro - Puglisi
- Mass., 1990 - c.c., 1693 - Foro it., Rep. 1990, voce Trasporto
(contratto di), n. 17).
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Ai
sensi degli art. 2727 e 2729 c.c., i fatti delittuosi denunciati
in sede penale, anche se vi sia stata sentenza istruttoria di
non doversi procedere perché‚ ignoti gli autori del fatto non
possono valere come elemento di prove, con la conseguenza che la
produzione di tale denuncia non è sufficiente, ad esprimere
quest'ultimo, dalla responsabilità per la perdita di dette
cose, la cui sottrazione con violenza o minaccia può rivestire
gli estremi del caso fortuito solo se le circostanze di tempo e
di luogo, in cui fu effettuata, siano state tali da renderla
assolutamente imprevedibile e inevitabile (Cass., sez. I,
07-09-1992, 10262/1992 - Comp. assicuraz. Zurigo - Rapisarda -
Mass., 1992 - c.c., 2727 - c.c., 2729 - Foro it., Rep. 1992,
voce Trasporto (contratto di), n. 33).
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