TRASPORTO
SENTENZA
FURTO TRIBUNALE DI TORTONA 116/99
TRIBUNALE
DI TORTONA;
sentenza 16 Aprile 1999, n. 116/1999; Giudice Dott.ssa SARA MOGLIA;
xxxxxxx (Avv. AMEDEO NIGRA) c. xxxxxxx (Avv. ALESSANDRO PESCE).
Accoglie la domanda attrice, Tortona, 16 Aprile 1999
Contratto
di trasporto – diritti del destinatario (Cod.
Civ. art. 1411 e 1689 dei diritti del destinatario).
Trasporto
internazionale - legittimazione del mittente (Convenzione
di Ginevra, l. 6/12/1960 n. 1621 art. 13.
Contratto
di trasporto – legittimazione dell’assicuratrice
(Cod. Civ. art. 1946 dei rapporti tra creditore e fideiussore).
Contratto
di trasporto – limitazione della responsabilità del vettore
(Convenzione di Ginevra, l. 6/12/1960, art. 29).
· Il
contratto di trasporto di cose rappresenta un’ipotesi di contratto
a favore del terzo, dove il destinatario acquista il diritto al
risarcimento dei danni solo allorquando, informato o reso edotto
della perdita, abbia chiesto la riconsegna posto che, è con tale
richiesta che il medesimo esprime l’intento di esercitare i
diritti nascenti dal contratto.
· L’articolo
13 della Convenzione di Ginevra esclude la legittimazione del
mittente non essendo giuridicamente concepibile che la
legittimazione possa essere attribuita contemporaneamente a due
soggetti aventi diversa posizione giuridica.
·
Nel contratto di trasporto, la legittimazione della società
assicuratrice ad ottenere quanto versato all’assicurato a titolo
di indennizzo, trova causa nel contratto di assicurazione stipulato
tra essa e lo spedizioniere in forza del quale, ai sensi dell’art.
1946 c.c. l’assicuratore che ha pagato è surrogato verso i terzi
responsabili fino alla concorrenza dell’ammontare dell’indennità
versata all’assicurato.
·
L’articolo 29 della Convenzione di Ginevra stabilisce che il
vettore non possa avvalersi delle limitazioni in essa previste
qualora il danno sia dovuto a dolo proprio o ad un fatto a lui
imputabile; nel caso di specie l’automezzo oggetto di furto era
stato parcheggiato in una zona che, in varie occasioni, era stato
teatro di rapine e di furti, e la circostanza della notorietà degli
episodi verificatisi costituisce un elemento significativo al fine
di valutare la condotta dell’autotrasportatore.
Svolgimento
del processo. – Dopo
aver aderito all’eccezione sollevata dalla società convenuta
circa l’incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, con
atto di citazione in riassunzione notificato in data 2/09/92 la
xxxxxxx, evocava in giudizio avanti il Tribunale di Tortona la
società xxxxxxx per ivi sentirla dichiarare responsabile del danno
patito e, di conseguenza, condannarla al risarcimento dei danni
provocati dal furto del camion contenente merce consegnatale da
Delemont (Svizzera) a Lucernate di Rho (MI). Per il danno subito
l’attrice aveva versato allo spedizioniere (xxxxxxx) la somma di
£ 456.751.000 ed intendeva agire in rivalsa nei confronti di colui
che riteneva responsabile del danno subito dalla xxxxxxx.
La
società convenuta si costituiva in giudizio eccependo in primis la
carenza di legittimazione della società attrice e l’estinzione
per intervenuta prescrizione del diritto fatto valere, rilevando che
legittimata a chiedere il risarcimento dei danni per la perdita
della merce era la società destinataria del carico (xxxxxxx), ma
questa non vi aveva provveduto entro il termine di prescrizione di
un anno previsto per far valere detto diritto.
Rilevava,
inoltre, che nell’ordine di trasporto lo spedizioniere xxxxxxx
aveva indicato un valore bassissimo della merce ed aveva fatto
riferimento all’assicurazione xxxxxxx con la conseguenza che il
suo diritto doveva ritenersi limitato entro il quantum di
risarcimento previsto contrattualmente.
All’udienza
del 16/3/93 la difesa della società attrice replicava alle
eccezioni sollevate da controparte: in merito alla prescrizione
osservava che il furto avvenne il 29/10/90 e il 25/6/91 la xxxxxxx
inviava una missiva alla società xxxxxxx con la quale, imputando la
responsabilità del fatto al vettore e dichiarando di agire in
surrogazione dei diritti della xxxxxxx e della xxxxxxx, chiedeva il
rimborso di quanto pagato in applicazione dell’art. 29 CMR.; che
detta lettera fosse stata ricevuta dalla xxxxxxx vi era prova dal
momento che nella missiva inviata da quest’ultima all’odierna
attrice se ne faceva menzione.
Successivamente
poi l’8/4/92 la xxxxxxx citava la xxxxxxx avanti il Tribunale di
Milano.
All’udienza
del 13/7/97 il procuratore di parte convenuta contestava
l’efficacia interruttiva della missiva inviata dall’attrice in
data 25/06/91.
Con
provvedimento del 26/4/94 il G.I. accertato che il procuratore di
parte attrice era stato sospeso, dichiarava l’interruzione del
processo.
Successivamente
essendosi l’attrice munita di nuovo difensore, dopo la
riassunzione, il giudizio proseguiva.
Durante
l’istruttoria venivano sentiti i testi ammessi.
Precisate
le conclusioni, all’udienza del 31/3/99 la causa veniva assegnata
a sentenza.
Il
Tribunale accoglie la domanda attrice condannando la società
xxxxxxx a pagare a favore della xxxxxxx la somma di 928.772 franchi
svizzeri oltre a spese di lite.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Il
contratto di trasporto di cose rappresenta un’ipotesi di contratto
a favore del terzo che vede, quali parti contraenti, il mittente ed
il vettore e, quale beneficiario, il destinatario. Tuttavia,
rispetto alla fattispecie più generale di cui agli artt. 1411 c.c.,
il contratto de quo si differenzia in quanto, la dichiarazione del
terzo di voler profittare della prestazione pattuita non si limita a
rendere la stipulazione irrevocabile, bensì costituisce essa stessa
il momento a partire dal quale il destinatario acquista il diritto
attribuitogli dal contratto. Volendo limitare l’analisi alle
pretese che possono nascere per effetto della perdita della merce
trasportata, secondo l’insegnamento ormai consolidato della
Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Unite, 1/3/78, n. 1034 e Cass.
26/4/95, n. 4620) il destinatario acquista il diritto al
risarcimento dei danni solo allorquando, informato o reso edotto
della perdita, abbia chiesto la riconsegna posto che, è con tale
richiesta che il medesimo esprime l’intento di esercitare i
diritti nascenti dal contratto.
Nel
caso di specie, non vi è agli atti né è stata fornita prova al
riguardo, di una richiesta in tal senso.
Posto
che, la ratio della norma di cui all’art. 1689 c.c. è la tutela
della libertà del terzo al quale, senza il suo consenso, non può
derivare alcun effetto relativo ad un contratto stipulato tra altre
persone ancorché per lui favorevole), può ben intendersi che la
missiva inviata dalla xxxxxxx alla xxxxxxx con la quale la stessa
dichiara di cedere i diritti di rivalsa verso i responsabili
relativamente alla spedizione del forno elettrico, contenendo il
riferimento al contratto di trasporto, sia idonea ad esprimere la
volontà di approfittare della prestazione a suo tempo pattuita tra
il mittente e il vettore e ciò anche se la dichiarazione non è
diretta a quest’ultimo. Tale conclusione consente di riconoscere
in capo alla società destinataria il diritto di chiedere il
risarcimento dei danni per la perdita della merce.
Nel
caso di specie, la legittimazione a favore del terzo trova poi
un’ulteriore conferma: invero, secondo l’art. 13 della
Convenzione di Ginevra esclude la legittimazione del mittente non
essendo giuridicamente concepibile che la legittimazione possa
essere attribuita contemporaneamente a due soggetti aventi diversa
posizione giuridica. Nella fattispecie, la legittimazione ad agire
spettava quindi alla società xxxxxxx. Le argomentazioni svolte
consentono di disattendere le considerazioni avanzate dalla società
convenuta la quale ha eccepito che la xxxxxxx non era parte del
contratto e, pertanto, non poteva cedere i diritti che da esso ne
sono derivati.
In
quanto titolare della pretesa risarcitoria, il destinatario ben
poteva disporre del proprio diritto a favore di altri: la
legittimazione della società attrice non trova causa tanto
nell’atto di cessione effettuato dal destinatario, quanto dal
contratto di assicurazione stipulato tra essa e lo spedizioniere in
forza del quale, ai sensi dell’art. 1946 c.c., l’assicuratore
che ha pagato è surrogato verso i terzi responsabili fino alla
concorrenza dell’ammontare dell’indennità versata
all’assicurato. Dagli atti risulta che la xxxxxxx ha stipulato con
la società odierna attrice un contratto di assicurazione "all
risks" avente per oggetto proprio il forno elettrico di cui è
causa. E’ stato poi documentato che la Compagnia di Assicurazione
ha provveduto ad indennizzare l’assicurato versando una somma pari
a 526.575 franchi svizzeri: il pagamento effettuato consente
all’assicuratore di poter procedere nei confronti dei responsabili
del danno per il quale l’assicurazione era stata stipulata.
La
società convenuta ha eccepito l’avvenuta prescrizione del
diritto, ma l’eccezione appare tuttavia infondata: in data
25/06/91 la Compagnia di Assicurazione ha inviato alla xxxxxxx una
missiva nella quale, dichiarando di essersi surrogata nei diritti
spettanti alla xxxxxxx e alla xxxxxxx chiedeva il rimborso
dell’importo pagato. La lettera, contenente la richiesta del
pagamento e quindi, come tale, rappresentante una forma di esercizio
del diritto, senza dubbio ha natura di atto introduttivo della
prescrizione. A riguardo, non è di ostacolo il fatto che agli atti
non vi sia prova della spedizione mediante raccomandata con ricevuta
di ritorno in quanto, se l’uso della lettera raccomandata
costituisce prova certa della spedizione e se vi è l’avviso di
ricevimento anche dell’arrivo a destinazione, l’efficacia
interruttiva è fatta salva anche nel caso del ricorso ad altri
mezzi di inoltro purché vi sia la prova della conoscenza da parte
dei destinatari. Nella fattispecie, tale prova può ritenersi
assolta posto che, nella missiva inviata in data 27/6/91 dalla
xxxxxxx a xxxxxxx si fa espressamente riferimento alla lettera del
25/6/91. Il diritto di rivalsa fatto valere in questa sede
dall’assicuratore no si è estinto per intervenuta prescrizione
dal momento che il susseguirsi di più atti interruttivi della
prescrizione– citazione e riassunzione – comporta che, dopo
ciascuno di essi, il termine prescrizionale decorra ex novo, in base
alle date in cui essi sono stati compiuti ed è evidente che gli
intervalli intercorsi tra la missiva e i due atti di citazione non
siano stati superiori ad un anno.
La
società convenuta eccepisce poi che il quantum dovuto alla
Compagnia di Assicurazione debba essere circoscritto entro i limiti
previsti dalla Convenzione di Ginevra. Tale eccezione deve essere
disattesa in quanto la suddetta Convenzione all’art. 29 stabilisce
che il vettore non possa avvalersi delle limitazioni in essa
previste qualora il danno sia dovuto a dolo proprio o ad un fatto a
lui imputabile che, secondo la legge dello stato a cui spetta la
giurisdizione, è considerato come equivalente al dolo.
L’istruttoria ha consentito di appurare che la zona dove
l’automezzo era stato parcheggiato era stato in varie occasioni
teatro di rapine e furti, e la circostanza della notorietà degli
episodi verificatisi costituisce un elemento significativo al fine
di valutare la condotta dell’autotrasportatore.
A
tale stregua, deve pertanto ritenersi che la condotta tenuta abbia
violato le regole della minima diligenza con la conseguenza che il
medesimo non potrà avvalersi delle limitazioni di cui alla
Convenzione di Ginevra dovendo, al contrario, pagare al danneggiato
l’intero danno che, nel caso di specie, avendo l’assicurazione
esperito l’azione di rivalsa, corrisponderà all’entità
dell’indennità da questi versata all’assicurato.
PQM
Il
Tribunale di Tortona accoglie la domanda attrice condannando la
xxxxxxx a pagare a favore della Società attrice xxxxxxx la somma
rivalutata pari a 928.722 franchi svizzeri oltre ad interessi al
tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza;
condanna
la xxxxxxx a rifondere alla xxxxxxx le spese di lite nella misura
complessiva di £ 22.056.100 oltre a Iva e Cpa.
Così
deciso in Tortona, il 16/4/99.
Il
Giudice
Dottoressa
Sara Moglia
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