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TRASPORTO

SENTENZA FURTO TRIBUNALE DI TORTONA 116/99

 

TRIBUNALE DI TORTONA; sentenza 16 Aprile 1999, n. 116/1999; Giudice Dott.ssa SARA MOGLIA; xxxxxxx (Avv. AMEDEO NIGRA) c. xxxxxxx (Avv. ALESSANDRO PESCE). Accoglie la domanda attrice, Tortona, 16 Aprile 1999

Contratto di trasporto – diritti del destinatario (Cod. Civ. art. 1411 e 1689 dei diritti del destinatario).

Trasporto internazionale - legittimazione del mittente (Convenzione di Ginevra, l. 6/12/1960 n. 1621 art. 13.

Contratto di trasporto – legittimazione dell’assicuratrice (Cod. Civ. art. 1946 dei rapporti tra creditore e fideiussore).

Contratto di trasporto – limitazione della responsabilità del vettore (Convenzione di Ginevra, l. 6/12/1960, art. 29).

· Il contratto di trasporto di cose rappresenta un’ipotesi di contratto a favore del terzo, dove il destinatario acquista il diritto al risarcimento dei danni solo allorquando, informato o reso edotto della perdita, abbia chiesto la riconsegna posto che, è con tale richiesta che il medesimo esprime l’intento di esercitare i diritti nascenti dal contratto.

· L’articolo 13 della Convenzione di Ginevra esclude la legittimazione del mittente non essendo giuridicamente concepibile che la legittimazione possa essere attribuita contemporaneamente a due soggetti aventi diversa posizione giuridica.

· Nel contratto di trasporto, la legittimazione della società assicuratrice ad ottenere quanto versato all’assicurato a titolo di indennizzo, trova causa nel contratto di assicurazione stipulato tra essa e lo spedizioniere in forza del quale, ai sensi dell’art. 1946 c.c. l’assicuratore che ha pagato è surrogato verso i terzi responsabili fino alla concorrenza dell’ammontare dell’indennità versata all’assicurato.

· L’articolo 29 della Convenzione di Ginevra stabilisce che il vettore non possa avvalersi delle limitazioni in essa previste qualora il danno sia dovuto a dolo proprio o ad un fatto a lui imputabile; nel caso di specie l’automezzo oggetto di furto era stato parcheggiato in una zona che, in varie occasioni, era stato teatro di rapine e di furti, e la circostanza della notorietà degli episodi verificatisi costituisce un elemento significativo al fine di valutare la condotta dell’autotrasportatore.

Svolgimento del processo. – Dopo aver aderito all’eccezione sollevata dalla società convenuta circa l’incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, con atto di citazione in riassunzione notificato in data 2/09/92 la xxxxxxx, evocava in giudizio avanti il Tribunale di Tortona la società xxxxxxx per ivi sentirla dichiarare responsabile del danno patito e, di conseguenza, condannarla al risarcimento dei danni provocati dal furto del camion contenente merce consegnatale da Delemont (Svizzera) a Lucernate di Rho (MI). Per il danno subito l’attrice aveva versato allo spedizioniere (xxxxxxx) la somma di £ 456.751.000 ed intendeva agire in rivalsa nei confronti di colui che riteneva responsabile del danno subito dalla xxxxxxx.

La società convenuta si costituiva in giudizio eccependo in primis la carenza di legittimazione della società attrice e l’estinzione per intervenuta prescrizione del diritto fatto valere, rilevando che legittimata a chiedere il risarcimento dei danni per la perdita della merce era la società destinataria del carico (xxxxxxx), ma questa non vi aveva provveduto entro il termine di prescrizione di un anno previsto per far valere detto diritto.

Rilevava, inoltre, che nell’ordine di trasporto lo spedizioniere xxxxxxx aveva indicato un valore bassissimo della merce ed aveva fatto riferimento all’assicurazione xxxxxxx con la conseguenza che il suo diritto doveva ritenersi limitato entro il quantum di risarcimento previsto contrattualmente.

All’udienza del 16/3/93 la difesa della società attrice replicava alle eccezioni sollevate da controparte: in merito alla prescrizione osservava che il furto avvenne il 29/10/90 e il 25/6/91 la xxxxxxx inviava una missiva alla società xxxxxxx con la quale, imputando la responsabilità del fatto al vettore e dichiarando di agire in surrogazione dei diritti della xxxxxxx e della xxxxxxx, chiedeva il rimborso di quanto pagato in applicazione dell’art. 29 CMR.; che detta lettera fosse stata ricevuta dalla xxxxxxx vi era prova dal momento che nella missiva inviata da quest’ultima all’odierna attrice se ne faceva menzione.

Successivamente poi l’8/4/92 la xxxxxxx citava la xxxxxxx avanti il Tribunale di Milano.

All’udienza del 13/7/97 il procuratore di parte convenuta contestava l’efficacia interruttiva della missiva inviata dall’attrice in data 25/06/91.

Con provvedimento del 26/4/94 il G.I. accertato che il procuratore di parte attrice era stato sospeso, dichiarava l’interruzione del processo.

Successivamente essendosi l’attrice munita di nuovo difensore, dopo la riassunzione, il giudizio proseguiva.

Durante l’istruttoria venivano sentiti i testi ammessi.

Precisate le conclusioni, all’udienza del 31/3/99 la causa veniva assegnata a sentenza.

Il Tribunale accoglie la domanda attrice condannando la società xxxxxxx a pagare a favore della xxxxxxx la somma di 928.772 franchi svizzeri oltre a spese di lite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il contratto di trasporto di cose rappresenta un’ipotesi di contratto a favore del terzo che vede, quali parti contraenti, il mittente ed il vettore e, quale beneficiario, il destinatario. Tuttavia, rispetto alla fattispecie più generale di cui agli artt. 1411 c.c., il contratto de quo si differenzia in quanto, la dichiarazione del terzo di voler profittare della prestazione pattuita non si limita a rendere la stipulazione irrevocabile, bensì costituisce essa stessa il momento a partire dal quale il destinatario acquista il diritto attribuitogli dal contratto. Volendo limitare l’analisi alle pretese che possono nascere per effetto della perdita della merce trasportata, secondo l’insegnamento ormai consolidato della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Unite, 1/3/78, n. 1034 e Cass. 26/4/95, n. 4620) il destinatario acquista il diritto al risarcimento dei danni solo allorquando, informato o reso edotto della perdita, abbia chiesto la riconsegna posto che, è con tale richiesta che il medesimo esprime l’intento di esercitare i diritti nascenti dal contratto.

Nel caso di specie, non vi è agli atti né è stata fornita prova al riguardo, di una richiesta in tal senso.

Posto che, la ratio della norma di cui all’art. 1689 c.c. è la tutela della libertà del terzo al quale, senza il suo consenso, non può derivare alcun effetto relativo ad un contratto stipulato tra altre persone ancorché per lui favorevole), può ben intendersi che la missiva inviata dalla xxxxxxx alla xxxxxxx con la quale la stessa dichiara di cedere i diritti di rivalsa verso i responsabili relativamente alla spedizione del forno elettrico, contenendo il riferimento al contratto di trasporto, sia idonea ad esprimere la volontà di approfittare della prestazione a suo tempo pattuita tra il mittente e il vettore e ciò anche se la dichiarazione non è diretta a quest’ultimo. Tale conclusione consente di riconoscere in capo alla società destinataria il diritto di chiedere il risarcimento dei danni per la perdita della merce.

Nel caso di specie, la legittimazione a favore del terzo trova poi un’ulteriore conferma: invero, secondo l’art. 13 della Convenzione di Ginevra esclude la legittimazione del mittente non essendo giuridicamente concepibile che la legittimazione possa essere attribuita contemporaneamente a due soggetti aventi diversa posizione giuridica. Nella fattispecie, la legittimazione ad agire spettava quindi alla società xxxxxxx. Le argomentazioni svolte consentono di disattendere le considerazioni avanzate dalla società convenuta la quale ha eccepito che la xxxxxxx non era parte del contratto e, pertanto, non poteva cedere i diritti che da esso ne sono derivati.

In quanto titolare della pretesa risarcitoria, il destinatario ben poteva disporre del proprio diritto a favore di altri: la legittimazione della società attrice non trova causa tanto nell’atto di cessione effettuato dal destinatario, quanto dal contratto di assicurazione stipulato tra essa e lo spedizioniere in forza del quale, ai sensi dell’art. 1946 c.c., l’assicuratore che ha pagato è surrogato verso i terzi responsabili fino alla concorrenza dell’ammontare dell’indennità versata all’assicurato. Dagli atti risulta che la xxxxxxx ha stipulato con la società odierna attrice un contratto di assicurazione "all risks" avente per oggetto proprio il forno elettrico di cui è causa. E’ stato poi documentato che la Compagnia di Assicurazione ha provveduto ad indennizzare l’assicurato versando una somma pari a 526.575 franchi svizzeri: il pagamento effettuato consente all’assicuratore di poter procedere nei confronti dei responsabili del danno per il quale l’assicurazione era stata stipulata.

La società convenuta ha eccepito l’avvenuta prescrizione del diritto, ma l’eccezione appare tuttavia infondata: in data 25/06/91 la Compagnia di Assicurazione ha inviato alla xxxxxxx una missiva nella quale, dichiarando di essersi surrogata nei diritti spettanti alla xxxxxxx e alla xxxxxxx chiedeva il rimborso dell’importo pagato. La lettera, contenente la richiesta del pagamento e quindi, come tale, rappresentante una forma di esercizio del diritto, senza dubbio ha natura di atto introduttivo della prescrizione. A riguardo, non è di ostacolo il fatto che agli atti non vi sia prova della spedizione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno in quanto, se l’uso della lettera raccomandata costituisce prova certa della spedizione e se vi è l’avviso di ricevimento anche dell’arrivo a destinazione, l’efficacia interruttiva è fatta salva anche nel caso del ricorso ad altri mezzi di inoltro purché vi sia la prova della conoscenza da parte dei destinatari. Nella fattispecie, tale prova può ritenersi assolta posto che, nella missiva inviata in data 27/6/91 dalla xxxxxxx a xxxxxxx si fa espressamente riferimento alla lettera del 25/6/91. Il diritto di rivalsa fatto valere in questa sede dall’assicuratore no si è estinto per intervenuta prescrizione dal momento che il susseguirsi di più atti interruttivi della prescrizione– citazione e riassunzione – comporta che, dopo ciascuno di essi, il termine prescrizionale decorra ex novo, in base alle date in cui essi sono stati compiuti ed è evidente che gli intervalli intercorsi tra la missiva e i due atti di citazione non siano stati superiori ad un anno.

La società convenuta eccepisce poi che il quantum dovuto alla Compagnia di Assicurazione debba essere circoscritto entro i limiti previsti dalla Convenzione di Ginevra. Tale eccezione deve essere disattesa in quanto la suddetta Convenzione all’art. 29 stabilisce che il vettore non possa avvalersi delle limitazioni in essa previste qualora il danno sia dovuto a dolo proprio o ad un fatto a lui imputabile che, secondo la legge dello stato a cui spetta la giurisdizione, è considerato come equivalente al dolo. L’istruttoria ha consentito di appurare che la zona dove l’automezzo era stato parcheggiato era stato in varie occasioni teatro di rapine e furti, e la circostanza della notorietà degli episodi verificatisi costituisce un elemento significativo al fine di valutare la condotta dell’autotrasportatore.

A tale stregua, deve pertanto ritenersi che la condotta tenuta abbia violato le regole della minima diligenza con la conseguenza che il medesimo non potrà avvalersi delle limitazioni di cui alla Convenzione di Ginevra dovendo, al contrario, pagare al danneggiato l’intero danno che, nel caso di specie, avendo l’assicurazione esperito l’azione di rivalsa, corrisponderà all’entità dell’indennità da questi versata all’assicurato.

PQM

Il Tribunale di Tortona accoglie la domanda attrice condannando la xxxxxxx a pagare a favore della Società attrice xxxxxxx la somma rivalutata pari a 928.722 franchi svizzeri oltre ad interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza;

condanna la xxxxxxx a rifondere alla xxxxxxx le spese di lite nella misura complessiva di £ 22.056.100 oltre a Iva e Cpa.

Così deciso in Tortona, il 16/4/99.

Il Giudice

Dottoressa Sara Moglia

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