-
In
un contratto di time charter, se non risulta diversamente dal
contesto del contratto nel suo complesso, il comandante deve
rilasciare le polizze di carico così come gli vengono
presentate dal charterer (House of Lords, 11-10-1978 - Federal
Commerce and Navigation ltd. - Molena Alpha inc. - Trasporti,
1980, fasc. 22, 160Foro it., Rep. 1981, voce Trasporto
marittimo, n. 27).
-
Nei
casi in cui il charter party contiene una disposizione espressa
in ordine alla sopportazione del costo d'attesa di posto
l'inquadramento del contratto nello schema del port charter o
del berth charter diventa irrilevante (House of Lords,
02-11-1981 - Soc. Nereide navigaz. - Bulk Oil International ltd.
- Dir. maritt., 1982, 510Foro it., Rep. 1983, voce Trasporto
marittimo, n. 54).
-
Il
vettore non può invocare nei confronti del giratario della
polizza di carico la clausola per arbitrato estero contenuta in
un charter party, se la polizza non contenga uno specifico
richiamo a tale clausola (A. Cagliari, 30-11-1985 - Carapelli -
Federconsorzi - Riv. giur. sarda, 1987, 45 - Foro it., Rep.
1987, voce Trasporto marittimo, n. 56).
-
Se
i ricevitori del carico hanno presentato al vettore polizze di
carico emesse al loro ordine, non vi è prova che il contratto
di trasporto sia stato stipulato dal terzo contraente charterer,
per conto dei ricevitori, e quindi non consente al vettore
d'invocare le condizioni del "charter party" (A.
Genova, 27-04-1987 - Soc. Tradax Export - Soc. Vergnano lamiere
- Dir. maritt., 1988, 427, n. CELLE Foro it., Rep. 1988, voce
Trasporto marittimo, n. 88).
-
Deve
ritenersi provata l'esistenza di un contratto di trasporto di
carico totale se chi invochi l'esistenza produca il charter
party ancorché‚ non sottoscritto e dimostri l'esecuzione del
trasporto (TRIB. - T. Genova, 06-11-1991 - Europe Sea Transport
- Soc. Truro Shipping - Dir. maritt., 1993, 118 - Foro it., Rep.
1993,
voce Trasporto marittimo, n. 44).
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